La Corte accoglie parzialmente il ricorso dell'Azienda USL di Reggio Emilia
Pubblicato il: 5/29/2021
Nel procedimento l'Azienda USL di Reggio Emilia è stata rappresentata dagli Avv.ti Adriano Aureli e Rossella Sciolti mentre la Regione Emilia Romagna è stata difesa dall'Avv.to Rosaria Russo Valentini. Gilioli Paola Mirella insieme agli altri controricorrenti, sono stati difesi dall'Avv.to Federico Gualandi.
La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, decidendo sulle domande proposte dai dirigenti sanitari non medici in servizio presso l'Azienda indicati in epigrafe, disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia-Romagna, aveva condannato l'A.U.S.L. convenuta al pagamento delle somme rispettivamente dovute ai ricorrenti a titolo di differenze per retribuzione di risultato per gli anni 1999-2001 in virtù dell'art. 61 del c.c.n.l. di settore, quantificate sulla base delle risultanze peritali.
La richiesta dei dirigenti era fondata sul presupposto che l'A.U.S.L. avesse proceduto ad una determinazione (riduttiva) del fondo per tale retribuzione sulla base dell'accordo regionale del 12 aprile 1991, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1039 del 16 aprile 1991, che in modo illegittimo aveva introdotto una distinzione tra 'fondi virtuali' e 'fondi reali' che si assumeva fosse assolutamente sconosciuta al legislatore nazionale ed aveva proceduto ad una identificazione dei fondi di produttività di cui agli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/1990 con i 'fondi reali' vigenti per l'anno 1993.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia con quattro motivi. Hanno resistito con controricorso i dipendenti indicati in epigrafe. La Regione Emilia-Romagna ha proposto controricorso adesivo alle ragioni del ricorso dell'A.U.S.L.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e rigetta il primo; dichiara inammissibile il controricorso adesivo della Regione Emilia-Romagna; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, respinge l'azionata domanda. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.