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La Corte rigetta il ricorso di C.L.P. Sviluppo Industriale Spa contro Cantiello Antonio


Pubblicato il: 5/26/2021

Nel procedimento la società C.L.P. Sviluppo Industriale Spa è stata rappresentata dagli Avv.ti Giovanna Tussino e Saverino Nappi mentre Cantiello Antonio o è stato difeso dagli Avv.ti Sergio Paolo Boer e Dario Abbate.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2019, in riforMa della pronuncia di primo grado, nell'ambito di un procedimento ex lede n. 92 del 2012, , ha accolto l'impugnativa di licenziamento promossa da Antonio Cantiello nei confronti di C.L.P. Sviluppo Industriale Spa, società esercente attività di pubblico servizio di trasporto che aveva intimato il recesso a decorrere dal 31 ottobre 2016 per la maturazione dei requisiti pensionistici da parte del lavoratore addetto alla conduzione di autobus. 

La Corte - in estrema sintesi - ha ritenuto che il combinato dispdsto dell'art. 1 del d. Igs. n. 67 del 2011 e dell'art. 3, co. 1, lett. b) del d. Igs. n. 414 de I 1996 "attribuisca la facoltà al personale viaggiante addetto ai Pubblici servizi' diitrasporto di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ma , solo su dornand del lavoratore stesso", sicché, in mancanza di una tale domanda, laispcietà rA)n poteva recedere dal rapporto di lavoro al compimento dell'età per la pensione ànticiPata di vecchiaia, nella specie pari a 61 anni e 7 mesi , con conseguente operOvità i  dell'art. 18 I. n. 300 del 1970.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la socombente, con 2 motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.250,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.