La Corte dichiara estinto il processo
Pubblicato il: 5/26/2021
Nel procedimento la società C.L.P. Sviluppo Industriale Spa è stata rappresentata dagli Avv.ti Giovanna Tussino e Saverino Nappi mentre Riccitelli Renato è stato difeso dagli Avv.ti Raffaella Sturdà e Alessandro Di Dato.
Con la sentenza n. 2416 del 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede del 12.1.2018 con la quale era stata rigettata l'opposizione, proposta dalla CLP Sviluppo Industriale spa, avverso l'ordinanza resa in fase sommaria la quale aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato il 21.7.2016 da essa società al dipendente Renato Riccitelli ed aveva disposto la reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 co. 4 legge n. 300 del 970, con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta.
Il recesso era stato intimato perché il Riccitelli, operatore di esercizio con inquadramento nel livello 183 Area Professionali 3° del CCNL del settore Autoferrotranvieri, era stato dichiarato inidoneo alle mansioni in virtù di un accertamento reso dal medico competente in data 9.5.2016.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la CLP Sviluppo Industriale spa affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso Renato Riccitelli.
La Corte dichiara estinto il processo, nulla disponendo in ordine alle spese del presente giudizio.