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La Corte respinge il ricorso della Compagnia Aerea Italiana S.p.A. contro Fricchione Andrea


Pubblicato il: 5/26/2021

Nel procedimento la società Compagnia Aerea Italiana S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Roberto Pessi e Maurizio Santori mentre Fricchione Andrea è stato difeso dagli Avv.ti Tiziana Laratta e Francesca Verdura.

Con sentenza n. 230/2016, pubblicata il 16 marzo 2016, la Corte di appello di Milano ' ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti in data 28/5/2010 e 12/11/2010 stipulati da Andrea Fricchione e da Alitalia - Compagnia Aerea Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001 e dichiarato, con le pronunce conseguenti, la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 30/5/2010.

La Corte ha, in primo luogo, ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 1-bis, I. n. 183/2010 proposta da Alitalia CAI S.p.A., affermando l'applicabilità della norma a tutte le fattispecie previste dall'art. 32 e non solo ai licenziamenti. Nell'esaminare, quindi, il gravame della società nel merito, ha ritenuto la inidoneità delle deduzioni istruttorie dalla medesima svolte in ordine al rispetto del limite del 15% stabilito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, non rilevando a tal fine il dato relativo _al personale in forza "mese per mese" quale indicato nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e nella documentazione prodotta, nonché oggetto di richiesta di prova testimoniale. 

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia CAI S.p.A.) con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso. 

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.