La Corte respinge il ricorso della Compagnia Aerea Italiana S.p.A. contro Pauciulo Carolina
Pubblicato il: 5/26/2021
Nel procedimento la società Compagnia Aerea Italiana S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Roberto Pessi e Maurizio Santori mentre Pauciulo Carolina è stata difesa dagli Avv.ti Tiziana Laratta e Francesca Verdura.
Con sentenza n. 451/2015, pubblicata il 24 luglio 2015, la Corte di appello di Milano - previo rigetto, in accoglimento del gravame incidentale della lavoratrice, dell'eccezione di decadenza ex art. 32, c. 1-bis, I. n. 183/2010 proposta da Alitalia CAI S.p.A., sul rilievo dell'applicabilità della norma a tutte le fattispecie previste dall'art. 32 e non soltanto ai licenziamenti - ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla società con Carolina Pauciulo il 28/5/2010, ai sensi dell'art. 2, c. 1, d.lgs. n. 368/2001, e conseguentemente dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 30/5/2010, data di inizio del rapporto.
La Corte ha invece respinto l'appello principale della società, stante la inidoneità delle deduzioni istruttorie dalla medesima svolte in ordine al rispetto del limite del 15% stabilito dall'art. 2, c.1, d.lgs. cit., non rilevando a tal fine il dato relativo al personale in forza "mese per mese".
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia CAI S.p.A.) con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e acc:essori di legge.