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La Corte accoglie parzialmente il ricorso del Comune di Pagani contro Noviello Michele


Pubblicato il: 5/25/2021

Nel procedimento il Comune di Pagani è stato rappresentato dall'Avv.to Silvia Mastrangelo mentre Noviello Michele è stato difeso dall'Avv.to Mario Alfano.

La Corte d'Appello di Salerno ha respinto il reclamo proposto, ex art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, dal Comune di Pagani avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che, all'esito del giudizio di opposizione, aveva accolto il ricorso di Michele Noviello e, revocata l'ordinanza emessa in fase sommaria, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dal Comune il 12 agosto 2016 e condannato l'ente locale a reintegrare il lavoratore nel posto in precedenza occupato ed a corrispondere allo stesso l'indennità risarcitoria quantificata in € 15.947,10. 

La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che al Noviello era stato contestato l'illecito disciplinare tipizzato dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001, nonché dalla disposizione di eguale contenuto dettata dall'art. 59, comma 9, n. 2 del CCNL per il personale del comparto funzioni locali, per avere «in modo reiterato attestato falsamente la propria presenza in servizio nei giorni e negli orari in cui si tratteneva all'esterno del luogo di lavoro pur risultando regolarmente in servizio». Ha aggiunto che in quelle occasioni il Noviello era stato visto all'esterno del cimitero comunale, al quale era assegnato, con indosso dei cartelli di cartone, che recavano impresse e scritte di protesta per le condizioni di lavoro, a detta del dipendente ingiuste e lesive della salute. 

Per la cassazione della sentenza il Comune di Pagani ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha replicato Michele Noviello, che ha notificato controricorso, con ricorso incidentale affidato ad un'unica censura. 

La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Comune di Pagani a rifondere a Michele Noviello le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Mario Alfano, liquidate quanto al primo grado ( fase sommaria e giudizio di opposizione) in complessivi Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge; quanto al reclamo in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.