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La Corte si esprime a favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Pubblicato il: 5/25/2021

Nel procedimento Miraglia Rosario è stato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sandro Matino e Barbara Taurino.

La Corte d'Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero del Lavoro, nelle forme di cui all'art. 1, comma 58, L. 92/2012, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata accolta l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato dal Ministero del Lavoro nei confronti del proprio dipendente Rosario Miraglia.

La Corte territoriale riteneva che la comunicazione della sentenza di primo grado effettuata in cancelleria al funzionario incaricato della difesa in quella sede del Ministero fosse regolare e giustificasse quindi il decorso del termine per il reclamo, in quanto non poteva operare la norma dell'art. 16, co. 6 del d.l. 179/2012, conv. con mod. in L. 221/2012, mancando, nel c.d. Reginde, l'indirizzo Pec del medesimo funzionario e risultando errato l'indirizzo Pec di altro funzionario parimenti incaricato della difesa. Riteneva altresì la Corte che non fosse fondato l'assunto del Ministero secondo cui la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso l'indirizzo Pec dell'Amministrazione, indicato nel processo di primo grado. 

Il Ministero del Lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Miraglia. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.