La Corte rigetta il ricorso di Toscogas S.p.a. contro Donatini Fulvio
Pubblicato il: 5/25/2021
Nel procedimento la società Toscogas S.p.a. è stata rappresentata dall'Avv.to Carlo Fiumanò mentre Donatini Fulvio è stato difeso dagli Avv.ti Nicola Frezza e Angelita Paciscopi.
Con sentenza del 23.5.2018 il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 1 comma 51 L. n.92\12 da Fulvio Donatini contro Toscogas s.p.a., ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore ex lege n.223\91 con lettera del 15.6.15 e, applicato il V comma dell'art. 18 L. 300/1970 (come modificato dalla L. n.92\12), ha dichiarato risolto il rapporto lavorativo condannando la società a risarcire il danno cagionato al Donatìni dal licenziamento, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Più specificamente il giudice della fase sommaria, ritenne inammissibile la censura del Donatiní relativa alla dedotta insussistenza della ragione oggettiva del recesso ed infondata quella avente ad oggetto la violazione del principio di buona fede e dei criteri legali di scelta (formulata in ricorso sotto il profilo della fungibilità della posizione lavorativa dell'attore con quella di altri dipendenti rimasti in servizio, con cui, secondo la prospettazione del lavoratore, egli non sarebbe stato comparato e che avrebbero avuto minore anzianità e minori carichi di famiglia).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Toscogas, affidato a quattro motivi, mentre il Donatini ha depositato delega ai soli fini della discussione orale.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%.