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La Corte rigetta il ricorso della Compagnia Aerea Italiana S.p.A. contro Figliola Antonio


Pubblicato il: 5/19/2021

Nel procedimento la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo mentre Figliola Antonio è stato difeso dall'Avv.to Claudio Rizzo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10189/2013, ha dichiarato illegittimi i termini apposti alla durata dei contratti stipulati da Antonio Figliola con Alitalia Team S.p.A. e successivamente con Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. a partire dal primo di essi, avente decorrenza dall'8 giugno 2000; ha conseguentemente dichiarato la sussistenza fra il lavoratore e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., nel frattempo posta in amministrazione straordinaria, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza nonché il diritto del Figliola al riconoscimento della corrispondente anzianità di servizio nella qualifica e con le mansioni di assistente di volo ed agli aumenti periodici previsti dalla contrattazione collettiva di settore. 

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Compagnia Aerea Italiana S.p.A. con tre motivi. Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. Ad entrambi i ricorsi ha resistito il Figliola con controricorso. Compagnia Aerea Italiana ha depositato controricorso al ricorso incidentale di Alitalia e tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. 

La Corte respinge il ricorso principale; respinge altresì il ricorso incidentale; condanna la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S., in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. C. Rizzo.