La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso
Pubblicato il: 5/13/2021
Nel procedimento Piras Tania è stata rappresentata dagli Avv.ti Sacha Bionaz e Lorenzo Alisetta mentre la Regione Autonoma Della Valle d'Aosta è stata difesa dall'Avv.to Paolo Tosi.
Con sentenza del 3 agosto 2015 nr. 527 la Corte d'Appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale di Aosta e, per l'effetto, respingeva la domanda proposta da ANTONELLA PIRAS nei confronti della REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ( in prosieguo: la REGIONE) e delle Istituzioni Scolastiche in questa sede intimate, per la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti con i quali era stata esclusa dai Percorsi Abilitanti Speciali (in prosieguo: PAS) per la classe di concorso 43/A (Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado) e depennata dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per le classi di concorso 43/A e 50/A (Materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado).
In via preliminare, la Corte territoriale respingeva la eccezione di inammissibilità dell'appello della REGIONE opposta dalla PIRAS, osservando che l'appellante aveva chiaramente individuato il percorso motivazionale della sentenza di primo grado censurato e riproposto, non potendo fare altro, la tesi difensiva disattesa dal Tribunale circa i requisiti richiesti per il reclutamento scolastico.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza TANIA PIRAS, articolato in sette motivi, cui ha opposto difese la REGIONE con controricorso; le Istituzioni scolastiche sono rimaste intimate.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.800 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.