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La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso


Pubblicato il: 5/12/2021

Nel procedimento Freddi Maria Maddalena e Manfredi Ernesto sono stati rappresentati dall'Avv.to Sergio Galleano mentre l'Asl 1 di Massa Carrara è stata difesa dall'Avv.to Isabella Maria Stoppani.

Con sentenza in data 11 febbraio 2014 nr. 49 la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa, che aveva respinto le domande proposte da MARIA MADDALENA FREDDI ed ERNESTO MANFREDI, dirigenti sanitari non-medici della AZIENDA USL nr. 1 di MASSA e CARRARA (in prosieguo: AUSL), nei confronti della AUSL, della REGIONE TOSCANA e della GESTIONE LIQUIDATORIA delle ex UU.SS.LL. nnr. 1 e 2 di MASSA e CARRARA (in prosieguo: GESTIONE LIQUIDATORIA) per la rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato— di cui all' articolo 61, comma 2 lettera a) CCNL 5.12.1996 per la dirigenza non medica del SSN— e per il pagamento delle differenze di retribuzione maturate per l'inadeguata liquidazione di tale voce accessoria nel periodo 1990-2008. 

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza MARIA MADDALENA FREDDI ed ERNESTO MANFREDI, articolato in due motivi, cui hanno opposto difese con controricorso la REGIONE TOSCANA, la AUSL e la GESTIONE LIQUIDATORIA.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Regione Toscana. Rigetta nei confronti degli altri. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti della Regione Toscana, che liquida in 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.