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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto da Bettini Valerio e Clara Massaro contro il Comune di Cascina


Pubblicato il: 5/28/2021

Bettini Valerio e Clara Massaro sono stati rappresentati dall’avvocato Giovanni Vaglio, mentre il Comune di Cascina è stato rappresentato dall’avvocato Luigi Bimbi.

Col ricorso in epigrafe le persone fisiche ivi pure indicate hanno impugnato la sentenza del Tar per la Toscana n. 419/2011, pubblicata il 2.3.2011, che – con l’onere delle spese – ha respinto il loro originario ricorso volto all’annullamento, con ogni altro atto connesso, dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Cascina (di seguito “Comune”) n. 8 del 30.6.2010 recante “Applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 132 comma 9 della LRT 01/2005 per illeciti realizzati nel fabbricato “A” in difformità dalla concessione edilizia n. 52 del 14 luglio 2004”.

In fatto, la sentenza ha riepilogato che i ricorrenti erano proprietari nel territorio del Comune, per acquisto fattone il 12.12.2007, di un appartamento – costituito da porzione del piano terra – ubicato nel fabbricato A di un complesso immobiliare composto da tre edifici, costruito da una società immobiliare in virtù della concessione edilizia n. 52 ottenuta il 14.7.2004 e il Comune con l’atto censurato aveva respinto l’istanza di sanatoria edilizia presentata dalla società e il 25.3.2009, effettuato un sopralluogo, aveva all’esito ordinato con l’atto censurato la rimozione delle opere che avevano comportato la trasformazione del garage in una civile abitazione.

In diritto la sentenza ha motivato la decisione affermando, qui in sintesi, che non era condivisibile l’assunto della non imputabilità dell’abuso edilizio ai ricorrenti, per avere essi acquistato in buona fede l’immobile, con la conseguenza che la censurata ordinanza sarebbe stata in contrastato con l’art. 131 della l.r. n. 1/2005.

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.