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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Mari Valentina contro Valle Umbra Servizi S.p.a.


Pubblicato il: 5/12/2021

Nel procedimento Mari Valentina è stata rappresentata dall'Avv.to Siro Centofanti mentre la Valle Umbra Servizi S.p.a. è stata difesa dall'Avv.to Marco Prosperetti.

Con ricorso al Tribunale di Perugia del 31.7.12, Mari Valentina esponeva: a) che aveva partecipato a una selezione concorsuale bandita nel 2007 dalla s.p.a. Valle Umbra Servizi (V.U.S) per l'assunzione di 2 Addetti Amministrativi Commerciati di III livello del CCNL gas-acqua, classificandosi utilmente in graduatoria; b) che, dopo avere ricevuto una prima lettera della V.U.S., con cui la si informava che: 'vista l'urgenza di integrare temporaneamente il personale impiegatizio assegnato alla ns. Direzione Commerciale a seguito di un congedo per maternità e in attesa di una procedura interna per individuare unità amministrative da destinare a tale settore', la V.U.S. l'aveva assunta a termine con lettera del 13.12.11. Chiedeva dichiararsi l'illegittimità della clausola relativa al termine con condanna della società a riammetterla nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32 L. n. 183\10. Resisteva la società VUS. 

Con sentenza del 30.7.14, il Tribunale di Perugia dichiarava la nullità della clausola relativa al termine finale apposto al contratto di lavoro e, per l'effetto, dichiarava che fra le parti era sorto, a far data dal 15.12.2011, un rapporto di lavoro subordinato; condannava la resistente al ripristino del rapporto ed al pagamento, a titolo di indennizzo omnicomprensivo, la somma di €.5.161,00, pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione. 

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. Valle Umbra Servizi, affidato a quattro motivi; resiste la Mari con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a duplice motivo, poi illustrato con memoria. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, rigettando il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Mari in primo grado. Compensa le spese dell'intero processo.