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Il Consiglio di Stato accoglie l’opposizione di terzo, annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado


Pubblicato il: 5/6/2021

Sergio Bosio è stato rappresentato dall'avvocato Enzo Bosio, mentre Mariangela Bosio è rappresentata dall'avvocato Francesco Fugazzola.

Bosio Sergio otteneva dal Comune di Iseo il Permesso di Costruire (n. 10757/2008, pratica edilizia n. 219/2008) per la realizzazione di una ristrutturazione edilizia, con ampliamento mediante sopralzo ad uso residenziale di un immobile sito in Clusane d’Iseo e ubicato in una area sottoposta a vincolo paesaggistico.

In data 11 agosto 2009, i tecnici comunali effettuavano un sopralluogo presso il cantiere e rilevavano una difformità relativa allo spessore dei solai e all’altezza interna dei locali, con un aumento complessivo dell’altezza interna di 14 cm.

Per tale ragione, in data 11 settembre 2009, il Bosio presentava istanza per il permesso di costruire in sanatoria, che veniva rilasciato con il provvedimento n. 16307/09 – 227/09. Con ricorso notificato in data 26 gennaio 2010, Bosio Mariangela proponeva ricorso al T.A.R. per la Lombardia, sezione di Brescia, per ottenere l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria. Con la sentenza n. 900/2018, il T.A.R. accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il permesso di costruire in sanatoria impugnato.

Più precisamente, veniva accolto il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha lamentato la non sanabilità dell’ampliamento posto in essere, in ragione dell’aumento della superficie lorda di pavimento e della volumetria dell’immobile, tale da precludere la sanabilità dell’opera.

Nel presente giudizio, è altresì intervenuta, attraverso lo strumento dell’opposizione di terzo, Bosio Poala, rappresentando che con l’atto di donazione del 20.02.2004, Bosio Sergio le aveva donato la nuda proprietà di un appartamento sito nell’immobile oggetto del successivo intervento edilizio per cui è causa. A giustificazione dell’intervento in opposizione rileva di essere anch’essa proprietaria, tra l’altro, dei muri maestri, del tetto e delle scale sui quali viene ad incidere il provvedimento impugnato.

Per tale ragione, la stessa lamenta la lesione del suo diritto di partecipare, in qualità di controinteressata, al giudizio primo grado dinnanzi al T.A.R. per la Lombardia. Nel merito, propone le medesime censure dedotte con l’atto di appello da parte di Bosio Sergio.

Nelle more del giudizio, il Comune di Iseo ha emesso l’ordinanza n. 160 del 31 ottobre 2018, con la quale ha ingiunto la demolizione della sopraelevazione oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. 227 del 12 novembre 2009. Tale provvedimento è stato impugnato avanti il T.A.R. per la Lombardia che, con la sentenza n. 685/2020, lo ha accolto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’opposizione di terzo e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio al primo giudice dell’esame del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 2, del codice del processo amministrativo. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.