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La corte rigetta il ricorso di REV – Gestione Crediti S.p.A. contro Azzurra Free Time


Pubblicato il: 1/29/2021

Anselmo Carlevaro e Stefano Francia hanno difeso REV – Gestione Crediti S.p.A. e Patrizia Parenti e Bruno Inzitari hanno assistito Azzurra Free Time s.r.l.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 6 marzo 2018, rigettava l'opposizione della Medioleasing S.p.A., in amministrazione straordinaria, allo stato passivo del Fallimento Azzurra Free Time s.r.I., al quale non erano stati ammessi i crediti vantati dalla società opponente per l'importo relativo ai canoni insoluti di taluni contratti di leasing stipulati con la Azzurra Free Time s.r.l. in bonis e risolti in data 10 aprile 2014, precedente al fallimento (dichiarato 1'11 aprile 2014), a seguito della volontà della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa in conseguenza dell'inadempimento della utilizzatrice. 

La causa, già fissata per la trattazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. dinanzi alla Sezione Sesta-1, con ordinanza interlocutoria n. 28459 del 5 novembre 2019, è stata rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile necessitando ulteriori approfondimenti, alla luce dei rilievi svolti nella memoria di parte controricorrente, in riferimento alla questione di diritto proposta con il primo motivo di ricorso, vertente sui rapporti tra art. 1526 c.c. e la disciplina successivamente introdotta dalla legge n. 124 del 2017 in materia di leasing finanziario.

La corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.