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La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia quello incidentale


Pubblicato il: 5/11/2021

Nel procedimento l'A.N.S.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Manlio Abati e Cristiano Annunziata mentre De Santi Laura è stata difesa dagli Avv.ti Giovanni Nicola D'amati e Claudia Costantini.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1547/2017, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) soc. coop., in riforma parziale della sentenza impugnata, ha accertato e dichiarato la natura subordinata dell'attività giornalistica svolta da Laura De Santi, ascrivibile alla qualifica di redattore corrispondente dall'estero dal 21 aprile 2005 al novembre 2005 e dal febbraio 2006 al febbraio 2011 e, per l'effetto, ha condannato l'A.N.S.A. ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. al pagamento, in favore dell'appellata, delle relative differenze retributive tra quanto dovuto in base alle previsioni del CCNLG relative a detta qualifica e quanto percepito, nonché al pagamento del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, e al versamento in favore dell'Ente competente dei dovuti oneri previdenziali. 

Laura De Santi, iscritta all'albo dei pubblicisti e successivamente all'albo dei praticanti giornalisti, aveva rivendicato il riconoscimento della natura subordinata giornalistica con la qualifica di redattore corrispondente dall'estero, per aver lavorato presso la sede di corrispondenza di Algeri. 

Per la cassazione di tale sentenza l'ANSA ha proposto ricorso affidato a otto motivi, cui ha resistito la De Santi con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. Ha resistito al ricorso incidentale l'ANSA con controricorso e successiva memoria. 

La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.