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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Agea contro Società Agricola La Villa S.a.s. di Berasi Mariano & C.


Pubblicato il: 2/2/2021

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura è stata rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato mentre Società Agricola La Villa S.a.s. è stata difesa dall'Avvocato Gianluca Mignacca.

L’attuale appellata, con sede nella provincia di Trento ed operante principalmente nel settore dell’allevamento del bestiame, inoltrava nel 2014 alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA) la “domanda unica di pagamento per l’anno 2014”, prevista per la liquidazione diretta agli agricoltori delle misure di sostegno indicate dalla politica agricola comunitaria ai sensi dei regolamenti CE n. 1122/2009 e 73/2009, dichiarando il pascolamento di bovini, ovini ed equidi su una superficie di 194,7130 ettari nel comune de L’Aquila, frazione di Assergi. La domanda individuava il contributo nella misura di euro 130.748,36.
Con una prima sentenza n. 306 del 20 novembre 2017 era dichiarato illegittimo il silenzio di AGEA ed era intimato di provvedere entro il termine di trenta giorni.
AGEA provvedeva quindi con definitivo provvedimento, comunicato in data 5 dicembre 2017, con il quale la domanda era respinta a causa dell’asserito mancato assolvimento dell’onere di provare, mediante idonea documentazione, la movimentazione del bestiame dal Comune di allevamento (non limitrofo) a quello del pascolo.

La Società odierna appellata proponeva, quindi, ricorso avverso tale provvedimento, tra l’altro deducendo che il pascolamento nella sua interezza determinava un coefficiente sufficiente a dimostrare il pascolato di tutti i 194,7130 ettari di superficie dichiarata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 40/2020 appellata.