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La Corte si esprime a favore dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro


Pubblicato il: 5/7/2021

Nel procedimento Banca Sella S.p.a. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Tullio Fortuna.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19 settembre 2016, ha riformato la sentenza di primo grado e, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto il diritto della Banca Sella s.p.a. a ricevere i contributi previsti dalla lettera a) dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n.27 del 1991 per l'assunzione con contratti di formazione e lavoro di lavoratori, la cui spettanza era stata negata dall'Assessorato regionale; ha invece confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto della domanda in riferimento ai contributi previsti dalla lettera b) della medesima disposizione. 

Il cumulo dei benefici previsti dalla legge regionale come misure di aiuto all'occupazione, preteso dalla Banca, è stato negato dalla Corte di merito (dunque la misura di cui alla lett. b) in considerazione dell'epoca della trasformazione dei contratti di formazione e lavoro non ricadente nel discrimine temporale indicato dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 20 maggio 2010 (punto 36), vale a dire l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore assunto con contratto di formazione prima dell'entrata in vigore della legge n.27 del 1991, mentre, nella specie, la trasformazione era avvenuta nel 1992; invece, la misura prevista dalla lettera a) è stata riconosciuta alla stregua della collocazione temporale delle assunzioni, con contratto di formazione e lavoro, entro il discrimine fissato nella legge regionale. 

Avverso tale sentenza ricorre la Banca Sella s.p.a., con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito.

 

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