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Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Network Contacts s.r.l nei confronti di Acea s.p.a. e Tecnocall s.r.l


Pubblicato il: 4/12/2021

Nel procedimento Network Contacts s.r.l è stata rappresentata dall'avvocato Domenico Colella. Acea s.p.a., è stata rappresentata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli. Tecnocall s.r.l. stata rappresentata dagli avvocati Giancarlo Tittaferrante e Andrea Luccitti.

La Network Contacts s.r.l. (di seguito “Network”), nella qualità indicata in epigrafe, propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, II, 21 gennaio 2020, n. 802 di rigetto del ricorso contro gli atti e il provvedimento di aggiudicazione definitiva (per il Lotto 2) in favore della Tecnocall s.r.l. della procedura ristretta di gara telematica per l’affidamento dell’accordo quadro avente ad oggetto il “Servizio di gestione in overflow e overtime delle attività di Contact Center e di Back –office di Acea8cento s.r.l.”, indetta da Acea s.p.a. con lettera di invito trasmessa in data 7 maggio 2019 agli operatori economici iscritti al “Sistema di Qualificazione Acea Call center (BPO)”, per la durata di ventiquattro mesi e un importo a base d’asta di € 6.887.845,69, di cui € 4.553.390,00 per costi della manodopera.

Per quanto di interesse, il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 70 punti per la componente tecnica, da attribuire secondo i criteri declinati al paragrafo 6.1. del disciplinare (criteri di valutazione tecnica da K1 a K10), e di 30 punti per il punteggio economico.

All’esito delle operazioni, era prima in graduatoria la società Tecnocall s.r.l. (con punti 94,63), seguita dal raggruppamento temporaneo di imprese tra la Network e la mandante Datacontact (con un punteggio complessivo di 93,03 punti). In particolare, la differenza di punteggio (di soli 1,60 punti) era dovuta al fatto che l’aggiudicataria: a) otteneva 2 punti per il criterio K2 avendo dichiarato il possesso della certificazione OHSAS18001:2007; b) conseguiva, inoltre, il miglior punteggio rispetto al progetto speciale di cui al criterio K10 (7 punti, a fronte di 6,364 punti attribuiti alla Network)
Entrambe le ditte, aggiudicataria e seconda classificata, conseguivano, invece, il punteggio massimo (pari a 15 punti) per i criteri K6- concernente “il rapporto Team Leader/operatori” - e K9, con cui si valutava l’impegno ad assorbire nel proprio organico il personale impiegato con contratto a tempo indeterminato dal gestore uscente, “alle medesime condizioni economiche” praticate da quest’ultimo.

Quanto alle offerte economiche, la Tecnocall otteneva un punteggio pari a 28,63 e alla società Network era assegnato un punteggio di 29,67. Effettuata la verifica di anomalia dell’offerta, con provvedimento del 22 luglio 2019, la gara era quindi aggiudicata alla Tecnocall.

La seconda classificata Network contestava detti esiti, lamentando (con i primi due motivi di gravame) l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici all’aggiudicataria per i criteri di valutazione K6i e K9i (per asserito contrasto tra l’impegno della concorrente ad assumere gli ulteriori Team Leader con contratto di apprendistato e la lex specialis di gara, nonché per l’assenza delle “stesse condizioni economiche” praticate dal precedente appaltatore quanto al dichiarato riassorbimento del personale); censurava inoltre (con il terzo e il quarto motivo di ricorso) l’erronea valutazione da parte della commissione di gara in ordine alla congruità dell’offerta economica presentata dalla Tecnocall, sostenendo che questa avrebbe meritato l’esclusione per la sua anomalia. Per tali motivi di censura domandava l’annullamento degli atti impugnati, ivi compresa la lex specialis di gara, gravata in parte qua (nello specifico, i paragrafi 6.1.6. e 6.1.9. del Disciplinare di gara, quanto ai criteri k6 e k9, nonché i paragrafi 2.3.4.5. e 2.10.2. del Disciplinare tecnico); chiedeva altresì il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

Con la sentenza qui in epigrafe, nella resistenza di Acea e dell’originaria controinteressata, l’adito Tribunale amministrativo, disattesa l’eccezione di  incompetenza territoriale in limine sollevata dalla stazione appaltante, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso con cui si era sostenuta l’illegittimità dell’azione amministrativa (per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e del principio di autovincolo, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione dei principi di par condicio competitorum, buon andamento e trasparenza delle operazioni concorsuali, sviamento del potere) quanto all’attribuzione all’aggiudicataria dei punteggi tecnici per i contestati criteri di valutazione; ha altresì respinto le doglianze di inattendibilità e anomalia dell’offerta economica dell’aggiudicataria.

Con l’appello, l’originaria ricorrente Network ha riproposto i motivi di censura articolati in primo grado, deducendo l’erroneità delle statuizioni di prime cure e invocandone l’integrale riforma. Si sono costituite in resistenza l’aggiudicataria Tecnocall s.r.l. e la stazione appaltante Acea s.p.a., che hanno insistito per il rigetto dell’appello, affidando al deposito di memorie l’illustrazione delle rispettive tesi difensive.

Acea ha rappresentato che, nelle more, il 14 ottobre 2019, è stato stipulato il contratto tra Acea8Cento e l’aggiudicataria, che il servizio è stato avviato ed è in fase di esecuzione, senza contestazioni da parte di Acea. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2020, tenuta in collegamento da remoto, udita la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Per questo motivo Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Network Contacts s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio a favore di Acea s.p.a. e di Tecnocall s.r.l. che liquida forfettariamente in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte costituita, oltre oneri accessori se per legge dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.