Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Peluso Costruzioni s.r.l. contro Anas s.p.a.


Pubblicato il: 7/22/2021

L'avvocato Riccardo Barberis ha difeso le appellanti Peluso Costruzioni s.r.l., Si.Fra Costruzioni s.r.l. e C.P.L. 2000 s.r.l.. Gli avvocati Maria Stefania Masini e Flavia De Pellegrin hanno assistito Anas, mentre l'avvocato Vincenza Gentilcore ha rappresentato Fortuna Costruzioni Generali s.r.l..

Con bando spedito per la pubblicazione sulla Guue il 10 novembre 2017, l’Anas indiceva procedura di gara per la stipulazione di un accordo quadro di durata triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento di impalcati, giunti e barriere in viadotto dei coordinamenti territoriali della stessa Anas; la procedura di gara era suddivisa in otto lotti.
In relazione al settimo lotto, relativo al “Coordinamento territoriale Anas - Tirrenica”, la gara veniva aggiudicata all’Ati capeggiata dalla Fortuna Costruzioni Generali s.r.l.

In sede di verifica dei requisiti emergeva tuttavia che la mandante dell’Ati aggiudicataria, Impresa di Costruzioni Geom. Matteo Santalucia s.r.l., era stata declassata dalla classifica IV già posseduta alla classifica III in relazione alla categoria Soa OG3, perdendo così all’apparenza il requisito di gara previsto.

La stazione appaltante avviava perciò procedimento di autotutela, che però si concludeva con la conferma dell’aggiudicazione, atteso che l’organismo di attestazione Soa dichiarava che l’indicazione della classe III anziché III-bis - sufficiente, come rilevato dalla stazione appaltante, all’integrazione del requisito a fronte della quota di lavori assunta dalla Impresa Geom. Matteo Santalucia - costituiva il frutto di un mero errore materiale.

Avverso tale provvedimento di conferma proponevano ricorso la capogruppo dell’Ati seconda classificata, Peluso Costruzioni s.r.l., insieme con le mandanti Si.Fra Costruzioni s.r.l. e C.P.L. 2000 s.r.l.; le ricorrenti avanzavano anche domanda risarcitoria nei confronti dell’amministrazione.

Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza dell’Anas e della Fortuna Costruzioni Generali, respingeva il ricorso.

Hanno proposto appello avverso la sentenza le ricorrenti in primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge. Condanna le appellanti alla rifusione delle spese, liquidandole nell’importo di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna appellata costituita, e ponendole in capo alle stesse appellanti nella misura di un terzo a carico di ciascuna.