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La Corte rigetta il ricorso di Visini Aurelio contro l'I.N.P.S.


Pubblicato il: 5/1/2021

Nel procedimento Visini Aurelio è stato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Biagio Bertolone e Armando Roccella.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 2 ottobre 2014, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall'attuale ricorrente per la riliquidazione della pensione, maturata in riferimento alla prestazione lavorativa svolta presso il Consorzio Autonomo del Porto di Genova fino al collocamento a riposo nel dicembre 1987, sulla base del verbale di conciliazione giudiziale, con il datore di lavoro, nel 2004 e in forza dell'art. 89 delle norme transitorie sul trattamento pensionistico del personale consortile, in pensione ed in servizio alla data del 30 febbraio 1977.

La Corte di merito, delineato l'ambito del gravame come inerente esclusivamente al verbale di conciliazione, e ribadito l'onere del lavoratore di provare il requisito contributivo per la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento eventualmente anche in via indiziaria, escludeva la possibilità di valorizzare la conciliazione come prova di maggiori retribuzioni, corrispondenti alla superiore qualifica pretesa, e di contribuzione utile a incrementare il diritto a pensione, per essere ormai prescritta, all'epoca del giudizio proposto anche nei confronti dell'INPS (nel 1999), la contribuzione costituente presupposto della conciliazione, alla stregua, peraltro, sia del termine quinquennale, ex lege n.335 del 1995, sia di quello decennale, decorrente dalla maturazione del diritto al versamento dei contributi, e non dal successivo accertamento giudiziale delle pretese retributive. 

Avverso tale sentenza ricorre Visini Aurelio, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS. 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro per 4.000,00 compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.