Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso proposto dall'Istituto di Vigilanza La Torre
Pubblicato il: 10/5/2021
Nel procedimento la società Istituto di Vigilanza La Torre è stato rappresentato dall'avvocato Antonio Scuderi. I.N.P.S, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è stato rappresentato dagli avvocati Dario Bottura, Giuseppe Fiorentino, Daniela Anziano e Vincenzo Di Maio. Security Service è stata rappresentata dall'avvocato Andrea Abbamonte.
La società Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. ha partecipato alla procedura per l’affidamento del “Servizio di vigilanza presso gli immobili dell’INPS ad uso strumentale siti in Campania di competenza della Direzione Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli”, risultando seconda in graduatoria, preceduta dalla Security Service S.r.l., alla quale è stata aggiudicata la gara.
L’Istituto di Vigilanza ha impugnato il predetto provvedimento di aggiudicazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, contestando in particolare la manifesta irragionevolezza delle valutazioni operate dalla commissione di gara in sede di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica presentata dell’aggiudicataria. Il Tribunale regionale, con ordinanza collegiale del 29 giugno 2020, ha ritenuto necessario acquisire dall’I.N.P.S. ulteriori elementi chiarimenti in merito alle valutazioni rese dalla commissione giudicatrice; alla luce dei chiarimenti ricevuti, il primo giudice ha ritenuto infondate tutte le censure, sul presupposto della ragionevolezza dell’operato della commissione giudicatrice e dei noti limiti entro i quali è possibile sindacare dette valutazioni.
La società soccombente ha proposto appello, riproponendo i motivi di primo grado, previa critica alla sentenza di cui chiede la riforma. Resiste in giudizio l’I.N.P.S., chiedendo che l’appello sia respinto. Si è costituita in giudizio anche la Security Service S.r.l., concludendo per la reiezione dell’appello. All’udienza dell’8 luglio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo, l’appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per aver proceduto al controllo delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice muovendo da una asserita, complessiva, superiorità del progetto presentato dalla Security Service, mentre invece avrebbe dovuto articolare il giudizio attraverso l’esame delle specifiche censure mosse dalle ricorrenti, anche in considerazione dell’esigua differenza di punteggio tra le due offerte (tale per cui anche l’accoglimento di un singolo rilievo avrebbe potuto determinare un esito diverso della gara).
Il motivo è infondato, tenuto conto che esso si traduce in un vizio di motivazione della sentenza che non integra un profilo di invalidità che imponga al giudice d’appello la rimessione della causa al giudice di primo grado, non rientrando, come noto, in alcuna delle ipotesi tassative di annullamento con rinvio stabilite dall’art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo. In queste ipotesi, l’unica eventuale conseguenza - in ossequio all’effetto devolutivo e sostitutivo dell’appello – è rappresentata dalla integrazione o correzione della motivazione della sentenza impugnata, che potrà scaturire dall’esame dei motivi riproposti con l’appello.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante Istituto di Vigilanza La Torre al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’I.N.P.S. e di Security Service S.r.l., liquidate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per ciascuna appellata, oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.