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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto da Anna Costagnola nei confronti del comune di Bacoli


Pubblicato il: 7/20/2021

Nel procedimento Anna Costagnola è stata rappresentata dall'avvocato Daniela Carro.

Rilevato in fatto che con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 3170 del 2014, con cui il Tar Napoli aveva respinto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del provvedimento del Coordinatore dei settori tecnici del Comune di Bacoli prot. n. 18847 dell’8 luglio 2009, notificato il 17 luglio 2009, recante il rigetto della richiesta di condono edilizio (istanza di condono n. 236 prot. 3771 del 24 febbraio 1995).

Il rigetto si basava sulla mancata prova della realizzazione anteriore alla data di riferimento del condono, del 31 dicembre 1993. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza appellata nei seguenti termini: erronea valutazione dei motivi dedotti, violazione del dPR 380 del 2001 e dell’art. 32 l. 326 del 2003, diversi profili di eccesso di potere; error in iudicando, violazione del giusto procedimento e omessa istruttoria e motivazione; La parte appellata non si costituiva in giudizio;

Alla pubblica udienza di smaltimento del 14 luglio 2021 la causa passava in decisione.
- in proposito, con verbale degli agenti comunali n. 4575/2/E dell’11 agosto 1994 veniva accertato che il manufatto di cui alla chiesta sanatoria – consistente in un’abitazione della superficie complessiva di 123,00 mq., realizzata senza titoli in Bacoli, alla via Lungolago n. 142/A - è stato realizzato in data successiva al 31 dicembre 1993;

Costituisce principio consolidato l’orientamento per cui grava su colui che richiede la sanatoria l'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto da sanare (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2524);

Nel caso di specie, se per un verso la parte privata non ha fornito alcun concreto elemento di prova ulteriore rispetto alla mera affermazione della indimostrata risalenza, per un altro verso la parte pubblica ha richiamato un verbale di accertamento istruttorio attestante l’esistenza del manufatto in epoca ben posteriore alla data predetta, normativamente fissata al fine di accedere all’eccezionale strumento di sanatoria in questione; pertanto a fronte della resistenza del presupposto del diniego impugnato rispetto ai vizi dedotti, l’appello deve essere respinto; nulla va disposto per le spese del presente grado del giudizio, a fronte della mancata costituzione della parte appellata.

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 996 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese del secondo grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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