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La Corte si esprime a favore dell'I.N.A.I.L. e di Equitalia Nord Spa


Pubblicato il: 5/1/2021

Nel procedimento la società Logi s.n.c. di Giolito Pietro è stata rappresentata dagli Avv.ti Stefania Contaldi e Mario Fogliotti.

La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale che, per quel che qui rileva, aveva ritenuto infondata l'opposizione proposta dalla snc LOGI di Giolito Pietro alla cartella di pagamento con la quale l'Inail aveva chiesto il pagamento di premi per il periodo 2004/2009 in relazione all'attività lavorativa svolta dall'amministratore della società e socio Pietro Giolito.

La Corte , richiamato l'art 4 del DPR 1124/1965 , ha rilevato che pur non ravvisandosi l'obbligo assicurativo con riferimento all'attività di sovraintendenza esercitata dal Giolito nei confronti delle maestranze impiegate presso il cantiere dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione di uno stabile di proprietà della società, sussisteva invece l'obbligo di pagamento dei premi per l'attività svolta dal Giolito di conduzione dell'autocarro aziendale per il trasporto di materiali e attrezzature necessarie all'attività del cantiere . La Corte ha osservato che tale attività ,riconducibile ai fini istituzionali della società, era pacificamente espletata con il carattere dell'abitualità e dunque in via sistematica e non eccezionale e non era riconducibile all'attività imprenditoriale organizzativa propria dell'amministratore della società.

Avverso la sentenza ricorre la LOGI snc di Pietro Giolito con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc . Resiste l'Inail.Equitalia Nord è rimasto intimato.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all'Inail le spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge , nonché Euro 200,00 per esborsi.