Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto dalla Professoressa Marina Brogiotta
Pubblicato il: 7/12/2021
Marina Brogi è stata rappresentata dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Elena Fabbris e Paolo Neri. L'Università degli Studi Milano e Ministero dell’Università e della Ricerca sono stati rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato. Stefano Bonini è stato rappresentato dall'avvocato Guido Doria.
Con decreto n. 4453/2019 l’Università degli Studi di Milano ha accertato la regolarità formale della “procedura di selezione a n. 1 posto di professore di I fascia da coprire a chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, settore scientifico disciplinare SECS –P/11- Economia degli Intermediari Finanziari – Codice Procedura 3991”, dichiarando contestualmente “vincitore della procedura di selezione il prof. BONINI Stefano”.
La Prof.ssa Brogi, partecipante alla relativa procedura di selezione, ha impugnato il decreto n. 4453/2019 cit. e i relativi atti connessi, proponendo ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, dinnanzi al Tar Lombardia, Milano.
In particolare, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti censurati: per violazione del termine di conclusione della procedura selettiva; per violazione dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione, tra l’altro, in relazione alla valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, scritte in collaborazione tra più autori; per l’omessa valutazione comparativa dei candidati, con conseguente difetto di motivazione della scelta in concreto compiuta.
Il Tar ha rigettato il ricorso di prime cure, rilevando che: risultava infondata la censura riguardante la violazione del termine di conclusione dei lavori della Commissione di selezione, tenuto conto che tale termine doveva ritenersi decorrente dal momento in cui la Commissione aveva assunto la sua composizione definitiva (15/5/2019); in ogni caso, nella specie, prima della scadenza del termine di tre mesi, il Rettore aveva accolto la richiesta di proroga avanzata dal Presidente, con fissazione del nuovo termine di conclusione delle operazioni selettive per il giorno 15.11.2019; la Commissione aveva rispettato tale termine, avendo esaurito i propri lavori il 5.11.2019; peraltro, si sarebbe trattato di termine di natura sollecitatoria, con conseguente mancata integrazione di una causa di illegittimità degli atti in caso di protrazione dei lavori successivamente alla scadenza del termine in concreto operante; non potevano essere condivise le deduzioni della ricorrente, secondo cui il proprio curriculum scientifico e professionale e i titoli posseduti dalla stessa sarebbero stati superiori rispetto a quelli degli altri due concorrenti in quanto prevalentemente formati nell’ambito del SSD SECS P/11, tenuto conto che la prevalenza nello specifico settore scientifico disciplinare non rappresentava di per sé un elemento di preferenza nell’ambito della procedura; la ricorrente aveva comunque ottenuto un punteggio superiore a quello conseguito dal controinteressato con riferimento alla didattica svolta nei corsi di laurea triennale e nei percorsi formativi post laurea; peraltro, le censure riguardanti il punteggio attribuito al controinteressato si traducevano nella manifestazione di proprie personali valutazioni, da ritenere inammissibili; l’introduzione del paramento dell’attività didattica svolta presso Università straniere, coerente con il macro-criterio previsto nel bando, non risultava censurabile, costituendo un congruo elemento di valutazione in relazione all’oggetto della selezione, fissato comunque prima dell'avvio delle operazioni valutative, a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; né sarebbe emersa al riguardo una duplicazione nella valutazione dei titoli del controinteressato; in relazione alla valutazione delle pubblicazioni, non risultava meritevole di accoglimento la pretesa attorea di ottenere una valutazione della produzione scientifica complessiva (intesa come produzione dell’intera carriera del candidato), in quanto in contrasto con la previsione del bando – non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza o della disparità di trattamento – che limitava a dodici le pubblicazioni oggetto di valutazione; la censura riferita alla valutazione delle pubblicazioni in collaborazione con altri autori – incentrata sull’assenza dell’indicazione o della dichiarazione dell’apporto riferibile al singolo candidato e sulla conseguente necessità di applicare il criterio stabilito dalla Commissione nella seduta del 5.6.2019 ovvero di assegnare il punteggio attribuendolo in parti uguali ad ogni autore - non consentiva di superare la prova di resistenza, non riuscendo la ricorrente ad ottenere un punteggio tale da sopravanzare il vincitore; applicando la regola suggerita dalla ricorrente si sarebbe ottenuto il punteggio complessivo di 16,56 punti per il controinteressato e 13,3 punti per la ricorrente, che pertanto non sarebbe riuscita a collocarsi al primo posto, residuando per le pubblicazioni una differenza a favore del prof. Bonini pari a 3.265;
La ricorrente in primo grado ha appellato la sentenza pronunciata dal Tar. L’Ateneo, il Ministero intimato e il prof. Bonini si sono costituiti nel grado di appello, resistendo all’impugnazione.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie nei predetti limiti il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
Condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, ove dovuti; compensa interamente tra le altre parti le spese processuali del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.