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Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto contro contro Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio


Pubblicato il: 10/21/2021

Anna Maffettone, Rosa Armano, Eleonora Lago, Giovanna Antida Di Maio, Doria Giordano, Angela Taddeo, Sergio Gallotta, Antonella Nappi, Adelina Canonico, Rosa Selvaggio e Luisa Nasti, sono stati rappresentati dall'avvocato Massimo Falco. Il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio sono stati rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Con ricorso iscritto al n. 8386 del 2019, Anna Maffettone, Rosa Armano, Eleonora Lago, Giovanna Antida Di Maio, Doria Giordano, Angela Taddeo, Sergio Gallotta, Antonella Nappi, Adelina Canonico, Rosa Selvaggio e Luisa Nasti propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 17 aprile 2019 n. 4961, redatta in forma semplificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio per l'annullamento
a) del decreto del direttore generale per il personale scolastico n.1546 del 07 novembre 2018 del MIUR - dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - pubblicato in Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n.89 del 9.11.18, recante: indizione del Concorso per titolo ed esami di cui all'art.4 comma 1-quater, lett. b) del decreto legislativo 12 luglio 2018 n. 87, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e segnatamente all'art.3, nella parte in cui non ammette a partecipare alla procedura concorsuale il personale docente in possesso del diploma magistrale abilitante con due annualità di servizio presso gli istituti paritari e/o con 1° anno di servizio ed anno in corso presso le istituzioni scolastiche statali e/o solo in possesso del predetto diploma magistrale abilitante; nonché all'art. 4 comma 2, del bando suesposto laddove impone di presentare la domanda di partecipazione al concorso secondo lo schema predisposto dal Ministero, escludendo dalla procedura le istanze di partecipazione al concorso prodotte con modalità diverse da quelle telematiche e all'art. 4 comma 1 che prevede che i candidati presentino domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale, per una sola regione, a pena di esclusione.
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono.
e per l'accertamento del diritto
a) dei ricorrenti a partecipare al concorso di cui sopra;
b) dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti a seguito della esclusione dal concorso, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle altre amministrazioni intimate, in solido ovvero ognuno per quanta di ragione, a corrispondere ai ricorrenti le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare per il predetto titolo.
Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti e deciso la causa:
“I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso di cui in epigrafe nella parte in cui richiede quale requisito di partecipazione l’aver svolto “nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”, precludendo la partecipazione ai docenti privi del requisito dei due anni di servizio specifico nella scuola statale.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.La questione oggetto del presente giudizio è stata esaminata funditus da parte di questa Sezione con le sentenze 2102, 2104, 2115 , 3470 e 3485 del 2019, le cui motivazioni, che si condividono integralmente, si richiamano ex art. 74 c.p.a.
Stante la novità della questione le spese possono essere compensate.”
Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure.
Nel giudizio di appello, si è costituito il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 28 novembre 2019, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito e alla pubblica udienza del giorno 1 luglio 2021, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede: respinge l’appello n. 8386 del 2019; condanna Anna Maffettone, Rosa Armano, Eleonora Lago, Giovanna Antida Di Maio, Doria Giordano, Angela Taddeo, Sergio Gallotta, Antonella Nappi, Adelina Canonico, Rosa Selvaggio e Luisa Nasti, in solido tra loro, a rifondere a Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 2.000,00 (euro duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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