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Il Consiglio di Stato rigetta l'appello proposto da Rita Giuditta Di Meo nei confronti del Comune di Bacoli


Pubblicato il: 6/26/2021

Nel procedimento Rita Giuditta Di Meo è stata rappresentata dagli avvocati Daniela Carro e Nicolino Petrucci.

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Rita Giuditta Di Meo impugnava un provvedimento del Comune di Bacoli del 19 maggio 2009 (prot. 14280) riguardante opere realizzate senza nessun titolo edificatorio nel territorio del Comune di Bacoli in via Tabbaia n. 12, che rigettava la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, ordinando anche la demolizione dell’opera ed il ripristino dello stato dei luoghi.

L’area nella quale è locata la costruzione, secondo il P.T.P. Campi Flegrei (approvato con D.M. 26.4.1999) è designata come “P.I.R. – Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale” (art. 12 N.T.A.). Con atto del 19 maggio 2009 il Comune rigettava l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 326/2003, presentata dall’odierna appellante in data 6 dicembre 2004. Il TAR Campania aveva annullato precedentemente (sentenza n. 1015 del 23.2.2009) l’ordinanza comunale di demolizione riguardante il medesimo manufatto, perché il Comune, prima di ordinare la demolizione del fabbricato doveva esaminare la domanda di condono edilizio, essendo all’amministrazione comunale, in pendenza di una domanda in sanatoria, preclusa l’adozione di provvedimenti repressivi.

La ricorrente avverso il rigetto del 2009 proponeva dunque ricorso dinnanzi al TAR Campania, e con diversi motivi d’impugnazione chiedeva l’annullamento del provvedimento comunale. L’amministrazione comunale non si era costituita in giudizio. Con la sentenza ora impugnata il giudice di primo grado lo ha rigettato perché infondato.

Avverso tale sentenza vengono proposti due motivi di appello, descritti come segue. Con un primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed omessa valutazione dei presupposti in fatto e diritto, carenza di istruttoria e di motivazione, criticando la sentenza del giudice di prime cure in quanto avrebbe ritenuto che l’opera fosse estranea all’area di operatività del condono edilizio di cui alla legge 326/2003 (art. 32).

Con il secondo motivo di appello si lamenta l’error in iudicando per quanto riguarda la violazione del giusto procedimento ed omessa istruttoria nonché difetto di motivazione. Il giudice di prima istanza avrebbe trascurato il fatto che le opere sono state realizzate anni addietro e non avrebbe tenuto conto che il provvedimento comunale è stato emanato senza alcun accertamento tecnico e alcuna reale e concreta istruttoria. Inoltre il provvedimento gravato non sarebbe motivato, non consentendo di individuare un interesse pubblico che possa aver orientato la pubblica amministrazione ad adottare un tale atto repressivo. Il rigetto dell’istanza di condono sarebbe inoltre illegittimo perché adottato senza la previa acquisizione dei pareri della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Edilizia Integrata. Infine la ricorrente denuncia la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Comune di Bacoli non si è costituito. In prossimità dell’udienza, l’appellante ha depositato una memoria di discussione il 20.4.2021, e con note d’udienza del 18 maggio 2021 ha chiesto il passaggio in decisione. Alla udienza pubblica del 20 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'’appello è infondato.

Per questo motivo il Consiglio di Stato rigetta il ricorso confermando la impugnata sentenza. Nulla sulle spese.