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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Maria Consiglia Carannante proposto contro il Comune di Bacoli


Pubblicato il: 5/3/2021

Nel procedimento Maria Consiglia Carannante è stata rappresentata dall’avvocato Daniela Carro.

Rilevato il fatto che la signora Maria Consiglia Carannante impugnava il provvedimento n. 73 dell’11 aprile 2006, notificata in data 19 agosto 2009, con cui il Comune di Bacoli, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ordinava la demolizione di un manufatto «in muratura e di mq 70,00 di altezza mt 3,50 e copertura in lamiere di eternit su telaio di putrelle in ferro diviso in due ambienti con wc esterno; antistante a detto manufatto vi è una tettoia di lamiere grecate di mq 20,00 e di altezza mt 3,50 su telaio in ferro poggiante su n. 2 pilastri di mattoni rossi e fissata alla parete; copertura sul lato strada di mq 10,00 e di altezza mt 3,50 costituita da struttura portante in putrelle di ferro e copertura di telo di plastica su telaio in legno posta a copertura di materiale vario», realizzato in area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 15 dicembre 1959;

A fondamento dell’impugnativa la ricorrente deduceva: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’erroneità dei presupposti, trattandosi di pertinenze rurali preesistenti agli anni sessanta quando non era necessario il titolo abilitativo; l’erronea applicazione dell’art. 27 e non dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, senza assegnare un termine per la demolizione e senza tenere conto che non vi erano lavori in corso; il difetto di motivazione, in quanto l’ordinanza era stata notificata a quattro anni di distanza dal sopralluogo della polizia locale, senza illustrare l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi nonostante il lungo lasso di tempo trascorso e l’affidamento ingenerato nel privato; l’omessa acquisizione dei pareri degli organi consultivi e l’omessa considerazione della proponibilità di una istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001;

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 1952 del 2014, respingeva integralmente il ricorso;

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la signora Maria Consiglia Carannante, sostenendo che la sentenza di primo grado sarebbe erronea per i seguenti motivi: il provvedimento di demolizione sarebbe stato erroneamente emesso, in quanto «lo stesso postula un intervento di urgenza da parte del dirigente o del responsabile dell’ufficio competente senza alcun preventivo avviso quando venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo»; la circostanza che le opere contestate sarebbero state realizzate in epoca remota, quando non occorreva alcun titolo abilitativo, emergerebbe dai contratti di affitto e di locazione stipulati con il Centro Ittico Campano nel 1996, nonché dai rilievi aerofotogrammetrici; il provvedimento gravato mancherebbe di una qualsiasi, ancorché sintetica, motivazione e non consentirebbe di individuare «alcun interesse pubblico che possa aver orientato la pubblica amministrazione ad adottare decisioni così drastiche nei confronti delle opere della ricorrente»; anche per i provvedimenti repressivi in materia edilizia, avuto riguardo al loro carattere fortemente lesivo della sfera giuridica dei soggetti ritenuti presuntivamente responsabili dell’abuso, sarebbe sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per consentire ai destinatari la possibilità di interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio; non si è costituito in giudizio il Comune di Bacoli;

Per le ragioni che precedono, l’appello è infondato e va quindi respinto; le spese di lite del secondo grado di giudizio non vanno liquidate, in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita;

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10152 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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