Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Pasquale Penza proposto contro il Comune di Bacoli
Pubblicato il: 4/28/2021
Nel procedimento Pasquale Penza è stato rappresentato dall'avvocato Daniela Carro.
Con provvedimento n. 170 del 4 giugno 2007 il Comune di Bacoli ha ordinato la demolizione delle opere consistenti nella realizzazione di un locale autonomo di mq 50,00 ed alto mt 3,50 diviso in tre ambienti, attaccato ad un manufatto preesistente, nonché di un muretto di protezione in blocchi di lapil-cemento e sovrastanti tegole, lungo 8 mt, alto 1,2 mt con cancello in ferro;
Con ricorso dinnanzi al Tar Campania, Napoli, l’odierno appellante ha impugnato l’ordinanza di demolizione, denunciandone l’illegittimità, per violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 27, 31 e 41 DPR n. 380/01, degli artt. 3, 4, 7 e 10 L. n. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, violazione del D. Lgs. n. 42 del 2004, erroneità e inesistenza dei presupposti, travisamento, perplessità, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, violazione e falsa applicazione del P.T.P. dei Campi Flegrei, violazione del principio di irretroattività delle leggi, violazione e falsa applicazione del TU n. 380/01, omessa o tardiva comunicazione di avvio del procedimento.
A definizione del giudizio il Tar ha rigettato il ricorso, rilevando che: le opere erano state realizzate abusivamente in zona assoggettata a vincolo paesaggistico risalente al 1959 e consistevano in rilevanti interventi di duratura trasformazione edilizia ed urbanistica –avendo condotto alla realizzazione di organismi edilizi prima inesistenti-, ragion per cui pacificamente richiedevano per la loro realizzazione il permesso di costruire e, in quanto aventi siffatta natura e ricadendo in zona assoggettata al regime vincolistico, la previa autorizzazione paesaggistica; alla stregua del disposto dell’art. 21 octies della legge 241 del 1990 non avrebbe potuto essere utilmente lamentata la violazione delle garanzie partecipative previste dalla medesima legge sul procedimento ove, come nella specie accaduto, si fosse stati in presenza di un’attività doverosa e priva di margini di discrezionalità; tenuto conto, altresì, che in giudizio non era stata neanche fornita una prospettazione/denuncia che potesse far concludere nel senso che in presenza di osservazioni nella sede amministrativa si sarebbe potuti pervenire ad un diversa definizione della vicenda, in tutto o in parte; il provvedimento era stato assunto sulla scorta dell’accertamento - fidefacente e comunque non contrastato- del comando di polizia municipale e trovava giustificazione adeguata alla bisogna nell’indicazione dei presupposti di fatto (realizzazione di nuove opere in territorio assoggettato a vincolo paesaggistico e loro partita indicazione) e nell’ancora espressa indicazione della sussistenza dell’obbligo “di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001” che, per l’appunto, senza lasciare spazi per esercizi di discrezionalità, qualora venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su di aree assoggettata, fra gli altri, a vincolo paesaggistico, impone al dirigente di “provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi…”;
Alla stregua delle considerazioni svolte, l’appello deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronunciare sulla regolazione delle spese di giudizio, in ragione del rigetto dell’impugnazione e dell’omessa costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla statuisce sulle spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.