La Corte si esprime a favore dell'I.N.A.I.L.
Pubblicato il: 4/30/2021
Nel procedimento la società C.S.A. Srl è stata rappresentata dagli Avv.ti Marco Squicquero e Gaetano Ragucci.
Con sentenza depositata il 9.1.2015, la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato le cartelle esattoriali con cui era stato ingiunto a Centro Servizi Assistenziali s.r.I., quale condebitore solidale, il pagamento di contributi e premi omessi tra il 2000 e il 2006 da Cooperativa Servizi Alessandrina soc. coop. soc. p.a. onlus, da cui Centro Servizi Assistenziali s.r.l. era derivato per scissione del 18.10.2005.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, incontroversa essendo l'applicazione alla fattispecie dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui la notifica della cartella deve avvenire entro un anno dall'iscrizione a ruolo, la notificazione delle cartelle al condebitore in solido, avvenuta solo nell'aprile 2011, non potesse impedire la decadenza dall'iscrizione a ruolo, nemmeno considerando la tempestività della loro notifica al debitore principale, non essendo applicabile in materia di decadenza la previsione che l'art. 1310 c.c. detta per l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti dei coobbligati.
Contro tali statuizioni hanno proposto ricorso dapprima l'INAIL e poi Equitalia Nord s.p.a.; Centro Servizi Assistenziali s.r.l. ha resistito con controricorso ad entrambe le impugnazioni, l'INAIL ha proposto ricorso incidentale al ricorso successivo.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbiti il ricorso successivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.