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La Corte rigetta il ricorso di ACEA ATO 2 S.P.A. contro Regione Lazio


Pubblicato il: 1/12/2021

Alessandra Siracusano, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli hanno rappresentato ACEA ATO 2 S.P.A. in un ricorso contro Regione Lazio, difesa da Lisa Caprio e Rosa Maria Privitera, Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, difeso da Giorgio Albe' e Maria Assunta Laviensi, Comune di Anguillara Sabazia , Comune di Bracciano, Comune di Trevignano Romano, difesi da Gianluigi Pellegrino, Roma Capitale difesa da Angela Raimondo, Ente d'Ambitoo Territoriale Ottimale Ottimale 2 Lazio Centrale-Roma difesa da Giovanna De Maio.

La società ACEA ATO 2 spa, titolare dei diritti di derivazione dal lago di Bracciano per le esigenze idriche di Roma Capitale, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del t.u. n. 1775 dell'Il dicembre 1933, chiedendo l'annullamento della determinazione prot. 18901 del 29 dicembre 2017, con la quale - a definizione del "Tavolo tecnico" denominato "Crisi idrica lago di Bracciano", tenutosi presso la Regione Lazio da marzo a dicembre del 2017 e al quale aveva partecipato anche ACEA - il direttore della Direzione risorse idriche della Regione Lazio aveva disposto per quanto interessa: - di condizionare le captazioni dal lago di Bracciano, nelle situazioni di emergenza idrica, alla preventiva richiesta e alla autorizzazione della Direzione regionale competente; - di prendere atto della comunicazione del responsabile di struttura di ACEA con la quale si affermava l'impegno della società a non ricorrere a prelievi ovvero a non riattivare la derivazione dal lago di Bracciano nelle situazioni di emergenza idrica; di rinviare a un incontro del "Tavolo tecnico" presso la Regione il confronto per l'emanazione del successivo provvedimento per l'installazione, da parte di ACEA, di un dispositivo per la regolazione del flusso idrico e la cessazione delle captazioni allorquando il livello dell'acqua fosse sceso sotto la quota minima di m. 161,90 s.l.m.; - di confermare il ruolo del bacino del lago di Bracciano quale riserva idrica strategica per il territorio di Roma Capitale. ACEA ATO 2 deduceva che la determinazione impugnata, nel prevedere che l'attivazione delle captazioni fosse subordinata, di volta in volta e in presenza di situazioni emergenziali indefinite, alla preventiva richiesta e alla conseguente autorizzazione esplicita della Direzione regionale competente, producesse l'effetto di annullare i propri diritti derivanti dall'atto di concessione di derivazione, risolvendosi in un divieto di captazione dal lago a tempo indeterminato e in una revoca implicita della concessione assentita nel 1990; contestava che le paventate problematiche ambientali correlate ai prelievi di ACEA fossero realmente esistenti e avessero avuto incidenza causale nell'abbassamento del livello del lago e nella compromissione dell'ecosistema; infine sottolineava la necessità della captazione dal lago per le esigenze idriche e igieniche della città di Roma.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese nel rapporto tra la ricorrente ACEA ATO 2 e l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale-Roma; condanna la ricorrente e Roma Capitale, in solido, alle spese in favore della Regione Lazio, liquidate in C 7800,00; dei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano, liquidate in C 10000,00, e del Parco Naturale Regionale di BraccianoMartignano liquidate in C 10000,00 7 drfze Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ACEA ATO 2, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.