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La Corte accoglie il ricorso principale dell'I.N.P.S. contro Publiservizi S.p.A.


Pubblicato il: 4/30/2021

Nel procedimento la società Publiservizi S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Alberto Niccolai.

La Corte d'appello di Firenze, in riforma del Tribunale, ha accolto l'opposizione proposta dalla soc Publiservizi avverso le cartelle esattoriali aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi dovuti all'Inps a titolo di CIG e CIGS ,relativi agli anni dal 2006 al 2009.

La Corte ha rigettato l'eccezione di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo. Ha rilevato, infatti, che l'Inps aveva formulato domanda di accertamento e di condanna della contribuzione e la tardiva iscrizione determinava soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi della cartella ,quale titolo esecutivo . Nel merito ha ritenuto che la società Publiservizi era da ritenersi avente natura di impresa pubblica; che , infatti, era costituita dai 36 comuni toscani per la gestione e la fornitura di servizi, ; che la società era ad integrale partecipazione pubblica e che assumeva valenza decisiva il legame tra l'impresa e la pubblica amministrazione. 

Richiamato, quindi, l'ad 3 del decreto luogotenenziale CPS n. 869/1947 ,che esclude per le imprese industriali degli enti pubblici l'obbligo di pagamento della contribuzione per CIG e CIGS , ha concluso accogliendo l'opposizione della società. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un unico articolato motivo . Resiste la soc Publiservizi che formula anche ricorso incidentale.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda della Publiservizi spa ; condanna la soc a pagare Euro 2.000,00 per compensi professionali ,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi per il giudizio di Tribunale; Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi per l'appello; Euro 4000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi per il presente giudizio di Cassazione.

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