La Corte rigetta il ricorso dei ricorrenti contro la Compagnia Trasporti Irpini A.T.I Spa
Pubblicato il: 4/30/2021
Nel procedimento i ricorrenti sono stati rappresentati dall'Avv.to Marco Mocella mentre la Compagnia Trasporti Irpini A.T.I Spa è stata difesa dall'Avv.to Giorgio Fontana.
Con sentenza n. 183/2016, depositata il 16 febbraio 2016, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, che aveva respinto le domande di Ettore Argenio e altri dipendenti di C.T.I. - ATI (Compagnia Trasporti Irpini) S.p.A., con qualifica di autisti, volte a ottenere l'accertamento del diritto, ex art. 17 lett. c) del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, ad essere retribuiti, nella misura della metà della retribuzione normale, per il tempo necessario a spostarsi, con mezzo gratuito o proprio, dal deposito al posto di cambio o viceversa per prendere servizio o tornare a servizio compiuto, nonché, in subordine, volte a conseguire le medesime somme a titolo risarcitorio.
La Corte ha osservato a sostegno della propria decisione che la norma di cui all'art. 17, lett. c), R.D.L. n. 2328/1923, facendo riferimento ai "viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", presuppone che l'inizio della prestazione lavorativa presso una data località sia preceduto dall'obbligatoria preventiva presenza del lavoratore presso altra località ovvero che il lavoratore, dopo avere ultimato l'esecuzione della prestazione lavorativa in un determinato luogo, debba fare rientro in altro luogo, anch'esso indicato dal datore di lavoro, e cioè presuppone uno spostamento tra due località che devono entrambe essere obbligatoriamente raggiunte in base alle direttive o alle disposizioni aziendali per prendere servizio o per porvi termine: ciò che era da escludere nella concreta fattispecie dedotta in giudizio, dovendo ritenersi incontestata la circostanza secondo cui gli autisti, quando iniziavano il turno nel deposito e lo terminavano altrove non avevano affatto l'obbligo di tornare al deposito, come nel caso opposto non avevano l'obbligo di passare per il deposito prima di iniziare il turno presso il previsto posto di cambio, poiché l'azienda consentiva loro, se lo avessero voluto, di recarsi direttamente a casa o di iniziare direttamente a lavorare presso il luogo in cui dovevano prendere servizio.
Avverso detta sentenza Ettore Argenio e altri cinque lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.