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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. contro Pepe Silvana


Pubblicato il: 4/28/2021

Nel procedimento la società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. è stata rappresentata dall'Avv.to Claudio Scognamiglio mentre Pepe Silvana è stata difesa dall'Avv.to Antonio Vallebona.

Silvana Pepe adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma per chiedere l'accertamento della nullità del termine apposto ad otto contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la RAI s.p.a. e per il conseguente riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di redattore. 

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 5203 del 2005, dichiarava la nullità del termine apposto al primo contratto di lavoro, relativo al periodo 16 giugno 1997-21 settembre 1997; dichiarava la sussistenza di un rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio di tale contratto; condannava la RAI al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento spettante e quanto percepito dalla ricorrente per l'intero periodo. Con sentenza definitiva n. 3284 del 2006, liquidava le differenze economiche, pari ad euro 77.574,20. 

Per la cassazione di tale sentenza la RAI ha proposto ricorso affidato a due motivi. Silvana Pepe ha resistito con controricorso. Entrambe le parti ha depositato memoria. 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.