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Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Luigi Scotto Rosato nei confronti del Comune di Bacoli


Pubblicato il: 4/21/2021

Nel procedimento Luigi Scotto Rosato è stato rappresentato dagli avvocati Daniela Carro, Nicolino Petrucci.

Con la sentenza appellata il Tar per la Campania- Napoli ha respinto il ricorso presentato dal signor Luigi Scotto Rosato per l’annullamento del provvedimento n. 20093 di diniego dell’istanza di condono e ordine di ripristino dei luoghi con riferimento ad opere consistenti in un fabbricato di 3 piani avente una superficie abitabile di mq. 256,53 ed un volume di mc. 1632,4 adottato dal coordinatore dei settori tecnici del comune di Bacoli in data 25 luglio 2008.

Il provvedimento impugnato, che rinvia al parere della commissione edilizia comunale, è motivato sulla difformità dell’opera dalle prescrizioni dello strumento urbanistico-ambientale vigente a causa dell’incremento volumetrico superiore al limite di 750 mc. di cui all’articolo 39 della legge n. 724 del 1994.
Il primo giudice ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso concernenti l’incompetenza del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione delle disposizioni sul procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990, dell’articolo 39 della legge n. 724 del 1994 e dell’articolo 27 del d.p.r. n. 380 del 2001.

L’appello rileva l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo due motivi di gravame (violazione e falsa applicazione art. 32 della legge n. 326/03, del dpr. n. 380/2001, eccesso di potere sotto plurimi profili).

Il Comune di Bacoli non si è costituito in giudizio.
Memorie sono state depositate dall’appellante in data 29 settembre 2020 e 2 febbraio 2021. Con istanza del 2 marzo 2021 l’appellante ha chiesto di rinviare la discussione avendo presentato al Comune in data 1 marzo 2021 un’istanza di “astratta assentibilità per riconferimento dei volumi consentiti”.

Nell’udienza del 4 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. Deve essere in primo luogo respinta l’istanza di rinvio della discussione in quanto la mera presentazione di un progetto di modificazione delle opere abusive non interferisce con il diniego di sanatoria oggetto del presente giudizio. L’appello non è fondato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.