Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Del Bo S.p.a.
Pubblicato il: 3/22/2021
Del Bo S.p.a è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Maria Filosa, l' Università degli Studi Napoli Federico dall'Avvocatura Generale dello Stato mentre Engie Servizi S.p.a è stata assistita dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero.
Con il bando n.130 del 9 luglio 2019, l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli edifici universitari, suddivisa in n. 6 lotti da aggiudicare separatamente, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appellante Del Bo S.p.A. ha partecipato al Lotto n. 4, riguardante le tre sedi universitarie site a Napoli in Piazzale Tecchio, in Via Claudio ed in Via Nuova Agnano, del valore di € 11.320.383,56, per la durata di sei anni ed opzione di proroga di ulteriori dodici mesi.
Con il decreto n. 201 del 16 marzo 2020 del Direttore Generale dell’Università, la gara è stata aggiudicata alla Engie Servizi S.p.A., alla quale in data 31 marzo 2020 è stato anche consegnato il servizio in via d’urgenza. L’appellante Del Bo si è invece classificata al secondo posto della graduatoria.
La società appellante ha impugnato tale provvedimento di aggiudicazione avanti il T.A.R. per la Campania, deducendo, per quanto di rilievo nel presente giudizio, la mancata esclusione della controinteressata, la quale avrebbe formulato un’offerta tecnica in violazione del divieto di introdurre ulteriore “personale di presidio”, rispetto a quello indicato nel par. 21 del Capitolato e corrispondente al livello occupazionale già garantito dai precedenti gestori (pari a 5 operai manutentori da assumere col CCNL Metalmeccanico Industria, ciascuno per un monte di 2.080 ore annue).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusioni delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna parte appellata, in €2.000, oltre accessori come per legge.