Il Consiglio di Stato rigetta l'appello principale dell’Associazione Culturale Assalam di Cantù e l'appello incidentale del Comune di Cantù
Pubblicato il: 7/19/2021
Nel procedimento l'Associazione Culturale Assalam di Cantù è stata rappresentata dagli avvocati Cristina Della Valle, Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli. Il Comune di Cantù è stato rappresentato dagli avvocati Massimo Bottinelli e Giovanni Corbyons. Aedes Costruzioni S.r.l. è stata rapprensetata dall'avvocato Emanuela Beacco.
La Società Aedes Costruzioni S.r.l. (ora Aedes Costruzioni S.r.l. in liquidazione) era proprietaria di un immobile sito in via Milano nel Comune di Cantù, contraddistinto al fg. 22 mapp. 24617.
L’Associazione Culturale Islamica di Cantù (in seguito modificata nell’odierna Associazione Culturale Assalam di Cantù) aveva sottoscritto nel 2014 un contratto di concessione in godimento, con opzione di acquisto (c.d. contratto di rent to buy), di una porzione del fabbricato sopra indicato, in corso di ultimazione, con area cortile di pertinenza, da adibire nel futuro a luogo di culto. L’area su cui insiste l’immobile de quo è inserita dallo strumento urbanistico comunale negli Ambiti industriali, artigianali, commerciali e direzionali. Nel corso del procedimento di formazione del PGT era stata presentata un’osservazione (n. 313 prot. 34444 del 5/11/2013), chiedendo che fosse previsto, per la porzione di immobile di cui al mapp. 24617 sub 701, l’uso come luogo di culto. L’osservazione veniva accolta, con delibera consiliare n. 5/2014, con conseguente classificazione, nel Piano delle Regole del PGT, della parte sopra indicata dell’immobile come AR/attrezzature religiose, “fatte salve le verifiche della Commissione di vigilanza in ordine al progetto di adeguamento a tale funzione”. Successivamente, avendo acquistato da Aedes la proprietà, il 10.5.2017 l’Associazione Culturale ha trasmesso al Comune una CILA, sottesa ad ottenere un cambio di destinazione d’uso, senza opere, da “laboratorio” a “sede di associazione culturale”. A seguito, l’amministrazione comunale in data 17.5.2017 comunicava all’Associazione una diffida, che, mancando ancora la modifica a destinazione di luogo di culto (non mera attività culturale), intimava un utilizzo dell’immobile come tale.
Il Comune di Cantù, con ordinanza n. 2 del 22 giugno 2017, notificata il 26 giugno 2017, ha intimato all’Associazione Culturale Assalam di Cantù la cessazione della destinazione d’uso da luogo di culto, mutata in assenza di permesso di costruire previsto dall’art. 52, co. 3-bis, della L.R. 12/2005 e riguardante l’immobile, sito a Cantù in via Milano n. 127/d. In particolare, l’amministrazione comunale aveva rilevato precedentemente che nel suddetto immobile era stato accertato lo svolgimento di attività di preghiera non consentita, aggiungendosi che non sarebbe permesso lo svolgimento di attività di culto. Con la predetta ordinanza, l’amministrazione comunale preannunciava pure l’acquisizione al patrimonio ed una sanzione amministrativa pecuniaria. Successivamente, in seguito a vari sopralluoghi e controlli effettuati dalla Polizia Municipale nel mese di agosto 2017, che confermavano l’utilizzo dello stabile come luogo di culto, il Comune, con atto amministrativo del 30.8.2017, confermava il divieto d’uso a luogo di culto. Infine, con ulteriore atto del 11 ottobre 2017, l’ente locale adottava il provvedimento di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione del 22.6.2017, procedendo successivamente in data 17.10.2017 alla trascrizione dei beni immobili per accertamento dell’inottemperanza, con contestuale richiesta di consegna delle chiavi, al fine di immissione nel possesso.
L’Associazione ha impugnato i suddetti provvedimenti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ricorso e due successivi motivi aggiunti depositati il 11.10.2017 ed il 23.10.2017; ad adiuvandum si era costituita l’originaria proprietaria e venditrice dell’immobile Aedes Costruzioni S.r.l. in liquidazione. Con sentenza n. 2018 pubblicata il 27 agosto 2018, il TAR Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, ha rigettato il ricorso originario, ha dichiarato inammissibili i primi motivi aggiunti e ha accolto parzialmente i secondi motivi aggiunti.
La ricorrente in primo grado ha proposto appello. Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto dell’appello, e proponendo anche appello incidentale. Aedes Costruzioni S.r.l. in liquidazione ha presentato atto di intervento ad adiuvandum. Con ordinanza collegiale n. 2631 del 2019, la Sezione ha sospeso il giudizio in attesa della definizione dei giudizi di legittimità costituzionale pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale, in seguito a rimessione da parte del TAR Lombardia con ordinanza n. 159 del 2018 (G.U., serie 1 speciale, n. 45/2018) e con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, commi 1 e 2, della L.R. 12/2005, ritenuta pregiudiziale alla decisione della presente causa.
In seguito alla decisione della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 254 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, commi 2 e 5, della L.R. 12/2005 (come modificato dalla L.R. 2/2015, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 72), il giudizio è stato riassunto. In vista dell’udienza pubblica, le parti si sono scambiate plurime memorie, anche di replica. La causa è stata introitata in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2021.
Per questo motivo Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: rigetta l’appello principale dell’Associazione Culturale Assalam di Cantù; rigetta l’appello incidentale del Comune di Cantù; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.