La Corte rigetta il ricorso di Micheletti Vittorio, Bonomi Mauro e Castelletti Tiziano contro l'AGEA
Pubblicato il: 6/4/2021
Mauro Bonomi, Tiziano Castelletti, Vittorio Micheletti sono stati difesi da Maddalena Aldegheri.
Mauro Bonomi, Tiziano Castelletti, Vittorio Micheletti, si opponevano a cartelle notificate da Agea per il pagamento a titolo di prelievo c.d. supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, deducendo vizi di notifica delle stesse, mancanza di sottoscrizione e motivazione anche in relazione all'omessa indicazione delle procedure di rateizzazione e interessi, questi ultimi comunque non dovuti, omessa indicazione degli atti di accertamento presupposti, duplicazione del sotteso ruolo, prescrizione, decadenza, omessa specificazione dell'eventuale compensazione con i premi c.d. PAC (di politica agricola comune eurounitaria), mancata indicazione dei distinti responsabili delle diverse fasi del procedimento; il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione quanto ai profili inerenti alla determinazione del prelievo, affermandola; e così disattendendo l'eccezione di Agea, quanto ai motivi afferenti al successivo procedimento di notificazione ed esazione; riguardo al residuo merito il giudice di prime cure rigettava l'opposizione osservando che: -per le notificazioni Agea si era legittimamente avvalsa di società del gruppo Equitalia, eseguendole così con invio postale diretto, senza necessità di relata; - concentrando Agea le funzioni di ente creditore e riscossore, l'indicazione unitaria del responsabile del procedimento era idonea anche ai fini delle fasi di emissione e notificazione della cartella a fini di esazione; - l'omessa sottoscrizione della cartella non aveva comportato l'invalidità dell'atto in quanto univocamente riferibile all'amministrazione titolare del relativo potere; - per la validità del ruolo e della cartella non era indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento sotteso, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze sufficienti all'individuazione di quell'atto; - non vi era duplicazione effettiva dell'iscrizione a ruolo della debenza, posto che ad essa equivaleva quella al Registro Nazionale Debiti / senza, però, che fosse impedito l'aggiornamento degli importi; -la decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 era inapplicabile concernendo solo i tributi.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.