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La Corte rigetta il ricorso del lavoratore Sturini Giovanni contro la società Kuehne + Nagel S.r.l.


Pubblicato il: 4/27/2021

Nel procedimento Sturini Giovanni è stato rappresentato dall'Avv.to Biagio Cartillone mentre la società Kuehne + Nagel S.r.l. è stata difesa dagli Avv.ti Annarita Ammirati e Francesca Colelli.

Con sentenza 25 luglio 2016, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto da Giovanni Sturini avverso la sentenza di primo grado, di condanna di Kuehne & Nagel s.r.l. al pagamento, in favore del primo a titolo di indennità di mancato preavviso, della somma di Euro 3.142,45, con rigetto nel resto della domanda del lavoratore di illegittimità del licenziamento intimatogli il 5 settembre 2011, in esito a procedura di mobilità (per la cessazione dell'attività presso il centro di distribuzione di Cornaredo, cui egli era addetto) e di conseguente tutela reintegratoria, ai sensi dell'art. 18 I. 300/1970 nel testo applicabile ratione temporis. 

Con atto notificato il 24 gennaio 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con dieci motivi, cui la società resisteva con controricorso e memoria. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.