La Corte si esprime a favore di Caccavo Gerardo nel ricorso proposto dalla società Arti Grafiche Boccia s.p.a
Pubblicato il: 4/27/2021
Nel procedimento la società Arti Grafiche Boccia s.p.a. è stata rappresentata dall'Avv.to Giulio Di Gioia mentre Caccavo Gerardo è stato difeso dagli Avv.ti Carlo Pisapia e Antonio Di Muro.
Con sentenza 11 ottobre 2016, la Corte d'appello di Salerno dichiarava illegittimo e annullava il licenziamento, a seguito di procedura collettiva, intimato da Arti Grafiche Boccia s.p.a. a Gerardo Caccavo con decorrenza dal 30 novembre 2014, condannando la prima alla reintegrazione del secondo nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre interessi legali. Così essa riformava la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento con rito Fornero, aveva dichiarato legittimo il licenziamento.
Con atto notificato il 23 dicembre 2016, Arti Grafiche Boccia s.p.a. ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.