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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Maceretti S.S. Gia' Aedes 1770 Società Semplice nei confronto del Comune di Cesena


Pubblicato il: 6/30/2021

Nel procedimento Maceretti S.S. Gia' Aedes 1770 Società Semplice è stata rappresentata dall'avvocato Gabriele De Bellis, mentre il Comune di Cesena dall'avvocato Benedetto Ghezzi.

Viene in decisione l’appello avverso la sentenza con cui è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, dell’odierna appellante per l’annullamento della nota del 13 maggio 2003 con cui il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Cesena aveva riscontrato in termini negativi la sua richiesta di proroga del termine per l’ultimazione dei lavori assentiti con concessione edilizia n. 256/99 dell’11 maggio 1999; nonché del provvedimento del 5 dicembre 2006, con cui lo stesso funzionario aveva respinto anche la successiva richiesta del permesso di costruire per il completamento dell’intervento edilizio; e, ulteriormente, per il risarcimento dei danni cagionati da tali atti.

In corso di causa si è costituita in giudizio la Maceretti società semplice, in qualità di cessionaria, per atto di scissione della AEDES 1770 s.s., dell’immobile oggetto dei provvedimenti contestati in primo grado. Alla pubblica udienza del 20 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. Giova premettere che con la sentenza appellata il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di proroga del termine per l’ultimazione dei lavori assentiti dal Comune di Cesena con la concessione edilizia n. 256/99 e i motivi aggiunti avverso il diniego di un nuovo permesso di costruire per il completamento dei lavori medesimi.

Col primo provvedimento, l’Amministrazione aveva riscontrato l’istanza di proroga, motivata semplicemente con l’asserita necessità di completare l’intervento, opponendovi che, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 31 del 25 novembre 2002, il termine di fine lavori poteva essere prorogato solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso edilizio.
Col secondo provvedimento, ritenendo che la concessione edilizia fosse decaduta per la mancata ultimazione dei lavori nel termine di tre anni dal loro inizio e che, perciò, la parte non eseguita fosse soggetta alle nuove previsioni urbanistiche, opponeva che la nuova domanda era in contrasto con l’art. 75 delle norme di attuazione, “in quanto la costruzione interessa una fascia definita inedificabile dal PTCP poiché attraversata da una linea di crinale”, e sosteneva che l’intervento non potesse considerarsi di completamento, perché le opere già realizzate consistevano unicamente nell’interrato.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso avverso il diniego di proroga del termine reputando infondate sia le censure di carenza istruttoria e di difetto di motivazione, sia la censura d’incompetenza del funzionario che aveva adottato il provvedimento nonostante fosse privo del potere di adottare atti con rilevanza esterna, in questo secondo caso per la ritenuta natura vincolata dell’atto di diniego.

I motivi aggiunti sono stati, a loro volta, respinti dal T.A.R. sull’assunto che, un volta che i lavori non erano stati ultimati nel triennio previsto e che l’istanza di proroga era stata respinta, il rilascio di un nuovo permesso di costruire non potesse che essere regolato dalla disciplina urbanistica sopravvenuta e che la sopravvenienza di previsioni di piano ostative all’edificazione costituisse un limite invalicabile per il Comune, privo di margini di discrezionalità e, quindi, impossibilitato ad assecondare soluzioni progettuali comunque incompatibili con la disciplina urbanistica in quel momento vigente (mentre le valutazioni precedentemente espresse dalla Provincia sarebbero state meri consigli al di fuori del procedimento oggetto della controversia).

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.