Il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso proposto da Spee S.r.l.
Pubblicato il: 7/16/2021
Lo Studio Associato Gentile ha assistito la ricorrente Spee S.r.l.; gli avvocati avvocati Antonio Baldassarre e Paola Battistini hanno rappresentato la Banca d'Italia; l'avvocato Francesco Lilli ha assistito Dab Sistemi Integrati S.r.l. mentre lo Studio Legale Zoppolato & Associati ha assistito Istituto del Marchio di Qualità - IMQ S.p.A.
Con bando di gara pubblicato in data 13 giugno 2018, n. 2018, la Banca d'Italia indiceva una procedura ristretta per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delle attività di manutenzione omnicomprensiva e a richiesta degli impianti di sicurezza degli stabili del cosiddetto “Polo Tuscolano”, con un contratto di durata quadriennale, con facoltà di proroga, del valore stimato di € 3.605.000,00, oltre IVA.
In esito alle operazioni di gara, si collocava al primo posto della classifica finale, con complessivi 97,537 punti, Dab Sistemi Integrati S.r.l., mentre il raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato da Spee S.r.l. si collocava al secondo posto, con 93,795 punti: cosicché, con nota n. 273323 del 27 febbraio 2020, il contratto veniva aggiudicato alla prima.
Con istanza in data 5 marzo 2020, Spee S.r.l. chiedeva di visionare gli atti della procedura e, all’esito dell’accesso documentale, con nota del 2 aprile 2020 formalizzava una istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara, sull’assunto che il certificato di conformità alla norma CEI 79-3:2012, emesso dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità – IMQ in data 23 dicembre 2016, speso dalla DAB per ottenere i 5 punti previsti dal criterio C1 dell’offerta tecnica, risultava scaduto in data 22 dicembre 2019.
Sollecitava, inoltre, la stazione appaltante a riesaminare la verifica di congruità dell’offerta, in quanto, con riferimento al costo del lavoro del servizio di manutenzione, l’applicazione delle tabelle ministeriali, da cui l’aggiudicataria si era discostata, avrebbe azzerato l’utile.
La Banca d’Italia respingeva l’istanza di autotutela.
Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Spee S.r.l. insorge avverso la sentenza n. 11400 del 4 novembre 2020 del Tribunale, di cui lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.