Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Coopservice contro l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
Pubblicato il: 2/23/2021
Nel procedimento Coopservice Società Cooperativa per azioni è stata rappresentata dagli avvocati Massimo Colarizi e Paolo Coli, mentre l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è stato rappresentato dagli avvocati Francesca Giuffré e Federico Ventura.
Con bando spedito per la pubblicazione sulla GUUE il 4 maggio 2018 e pubblicato sulla GURI l’11 maggio 2018 la Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi s.p.a. indiceva gara per l’affidamento biennale dei servizi di vigilanza, sicurezza e controllo presso l’Aeroporto G. Marconi di Bologna, di cui risultava aggiudicataria la Security Service s.r.l.
Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, la seconda classificata Coopservice soc. coop. p.a. formulando varie censure relative, in particolare, alla valutazione di congruità dell’offerta presentata dalla Security Service e alla stipulazione del contratto frattanto intervenuta fra le parti.
Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza della Aeroporto di Bologna e della Security Service, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Avverso la sentenza ha proposto appello la Coopservice formulando i seguenti motivi di gravame: violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia; violazione di legge: violazione degli articoli 95, comma 10, 97 e 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione del Capo 7 e del Capo 9 del disciplinare di gara; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione; omesso accertamento della non congruità, non serietà, inattendibilità dell’offerta di Security Service s.r.l. per quanto attiene la determinazione dei costi aziendali per la sicurezza; omessa indicazione nell’offerta economica degli effettivi costi aziendali per la sicurezza; violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia; violazione di legge; violazione dell’articolo 2 della Direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE; violazione dell’articolo 30 d. lgs. n. 50 del 2016; violazione del d.m. 1 dicembre 2010, n. 269; violazione del Ccnl per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza; violazione degli articoli 95 e 97 d. lgs. n. 50 del 2016; omesso accertamento della non congruità della indicazione dei costi della manodopera indicati nell’offerta economica da Security Service s.r.l.; omessa indicazione, nell’offerta economica, degli effettivi costi della manodopera; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà della motivazione; omessa considerazione dell’inattendibilità complessiva della offerta di Security Service s.r.l.; violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia; violazione dell’articolo 97 d. lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per errore di fatto e illogicità; omessa considerazione della inattendibilità complessiva dell’offerta di Security Service per essere la stessa inferiore ai costi da sostenersi dall’operatore economico per erogare il servizio; eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore sui presupposti di fatto, del travisamento dei fatti, della carente e insufficiente istruttoria, della omessa, insussistente o comunque carente motivazione; violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia; violazione di legge; violazione dell’articolo 97 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione del d.m. 21 marzo 2016 avente a oggetto “determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da Istituti ed imprese di Vigilanza Privata e servizi fiduciari”; eccesso di potere per errore sul fatto e macroscopica illogicità; omessa considerazione della palese inattendibilità complessiva dell’offerta di Security Service per essere la stessa inferiore ai costi da sostenersi dall’operatore economico per erogare il servizio; eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore sui presupposti di fatto, del travisamento dei fatti, della carente e insufficiente istruttoria, della omessa, insussistente o comunque carente motivazione;
Per questo motivo Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante alla rifusione delle spese, che liquida nella misura di € 6.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.