Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto per l’annullamento di atti e provvedimenti relativi alla variante di revisione generale del Piano regolatore comunale- PRC del Comune di Bra
Pubblicato il: 6/21/2021
Nel procedimento il Comune di Bra è stato rappresentato dall'avvocato Francesco Dal Piaz, mentre la signora Carla Cavallotto è stata difesa dall'avvocato Roberta Zanino.
L’appellata è proprietaria di una casa con giardino che si trova a Bra, in strada Montenero 51, distinta al locale catasto al foglio 55 particella 16 e classificata dallo strumento urbanistico vigente in quel Comune all’epoca dei fatti come VPR, ovvero verde privato con residenza (per la consistenza dell’immobile v. il doc. 1 in primo grado dell’appellata, permesso di costruire con visure catastali allegate). In questa sua qualità, l’interessata ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, per contestare il mutamento di destinazione urbanistica da essi apportato al terreno dei controinteressati intimati, confinante con la sua proprietà e distinto al catasto al foglio 55 particella 876, passato da area VPR ad area T5-co n. 2200 – residenziale di completamento, che come tale consente un’edificazione ulteriore.
I fatti storici di causa sono nella sostanza pacifici, e risultano dalla sentenza impugnata, nonché dai documenti di volta in volta citati, così come segue. Con deliberazione del Consiglio 21 aprile 2009, n. 43, il Comune di Bra ha approvato una variante di revisione generale dell’allora vigente Piano regolatore generale – PRG, nella quale sia l’area di proprietà della ricorrente appellata, sia l’area di proprietà dei controinteressati intimati erano classificate come VPR (doc. 3 in primo grado dell’appellata, delibera citata a p. 15 del file relativo, la classificazione citata è incontroversa). All’art. 32 delle norme tecniche di attuazione – NTA del Piano, il Comune per le zone VPR prevedeva che esse "riguardano parti del territorio collinare di origine agricola che, a seguito di reiterati interventi protrattisi negli anni, presentano un'edificazione a destinazione prevalentemente residenziale, sparsa ma significativamente diffusa, non sono più riconducibili al comparto agricolo. Questo tipo di edificazione viene riconosciuto dal PRGC come specifico "Tessuto residenziale", ma valutatane la sua fragilità paesaggistica ed infrastrutturale non [si] intende incrementare il carico urbanistico con nuove costruzioni" (doc. 6 in primo grado dell’appellata, p. 31 del file). Come è localmente notorio, il territorio comunale di Bra comprende una collina, sulla quale sorge il centro storico, e che quindi ne rappresenta la zona di maggior pregio: le zone VPR per cui è causa sono localizzate appunto su questa collina. Per i relativi insediamenti, la relazione al Piano al § 3.2.3 prevede che “la capacità insediativa è stata congelata nella situazione attuale" per "evitare ogni altro processo di edificazione diffusa” sulla collina stessa, “tenuto conto della critica situazione infrastrutturale esistente" (doc. 7 in primo grado dell’appellata, relazione, p. 70 del file).
Dopo l’adozione del piano, i controinteressati intimati hanno presentato un’osservazione, che il Comune ha ritenuto di condividere e di recepire nella delibera del Consiglio 13 dicembre 2010, n. 95, di approvazione appunto delle controdeduzioni e di adozione del piano così come modificato. L’osservazione in questione riclassifica, come si è visto, l’area degli interessati come T5-co n. 2200 – residenziale di completamento, in quanto essa si collocherebbe “in prossimità di un'area di espansione” e sarebbe posta “lungo una viabilità esistente”; tutto ciò per consentire di realizzarvi “un edificio residenziale in analogia ad altre situazioni riscontrate in ambito collinare” per 1000 mq di superficie (doc. ti 8 e 9 in primo grado dell’appellata, osservazione accolta e delibera citata, pp. 127 e 128 del file).
Dopo la ripubblicazione imposta dalle modifiche apportate, il Comune ha definitivamente adottato il piano con deliberazione del Consiglio 18 luglio 2011, n. 46 (doc. 12 in primo grado dell’appellata) e così come previsto dall’art. 15 della l. r. Piemonte 25 dicembre 1977, n. 56, nel testo allora vigente, lo ha trasmesso alla Regione per l’approvazione, di competenza della Giunta.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.7677/2020), lo respinge. Condanna il Comune intimato appellante a rifondere alla ricorrente appellata le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 4.000 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Compensa per intero le spese relative nei confronti della Regione Piemonte e dei controinteressati intimati.