La Cortedichiara inammissibili i ricorsi di I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl e del comune di Rapallo contro E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
Pubblicato il: 2/23/2021
Daniele Granara e Alessio Foligno hanno difeso I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl in un ricorso contro E-DISTRIBUZIONE s.p.a., difesa dall'avv. Michele Vietti e dall'avv. Francesco Goria. Antonio Cordasco e Andrea Gramegna hanno difeso il comune di Rapallo.
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l. [ICA] impugna la sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 3143/2019, dep. 15.5.2019, in R.G. 2547 del 2016, che, accogliendo l'appello di E-DISTRIBUZIONE s.p.a. [già Enel Distribuzione s.p.a.] avverso la sentenza TAR Liguria n.1034/2015 resa anche in confronto di COMUNE DI RAPALLO, ha annullato il regolamento comunale 8 aprile 2014, n.23 ove assoggettava al pagamento di canone non ricognitorio le concessioni in uso di infrastrutture e suolo pubblici funzionali a condutture per la distribuzione di energie e linee di comunicazione; 2. secondo la sentenza impugnata: a) E-Distribuzione aveva investito di censura, con l'appello, la decisione denegativa assunta dal Tar Liguria per assunta tardività del suo ricorso; b) il regolamento impugnato aveva contenuto normativo, fissando le tipologie di concessione sottoposte al canone non ricognitorio, i relativi presupposti e i criteri di quantificazione, mentre solo con l'atto applicativo si radicava l'interesse alla domanda di annullamento; c) nel merito, l'art.27 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) fonda la corrispondente legittimità impositiva su un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'uso individuale della pubblica risorsa, nella specie la sede stradale, così sottratta all'uso pubblico; d) requisito impositivo del canone non ricognitorio è dunque il rilascio di un titolo abilitante in via eccezionale al descritto uso, ciò implicando limitazione o condizionamento apprezzabile sull'uso pubblico della risorsa viaria, per la sicurezza delle persone nella circolazione stradale; e) quanto alla nozione di "attraversamento ed uso della sede stradale", la formula restrittiva di cui all'art.25 codice citato deve confrontarsi con la più generale prescrizione di curare che le opere oggetto di concessione "per quanto possibile" siano "realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade", ciò deponendo per l'illegittimità - salvo che per il tempo di messa in opera - di un'imposizione del canone anche su infrastrutture a rete, collocate nel sottosuolo, senza ostacolo sulla viabilità; 3. il ricorso di ICA è su tre motivi; quello del Comune di Rapallo (emanante il regolamento) è parimenti su tre motivi e chiede l'accertamento dell'esorbitante esercizio della giurisdizione da parte del giudice amministrativo; ad entrambi resiste con duplice controricorso EDistribuzione, che ha altresì depositato memoria, al pari del Comune di Rapallo.
La Corte, previa loro riunione, dichiara inammissibili entrambi i ricorsi; condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, come modificato dalla I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.