La Corte si esprime a favore della società Trenitalia S.p.A.
Pubblicato il: 4/24/2021
Nel procedimento Foradori Giorgio è stato rappresentato dall'Avv.to Paolo Emilio Rossi mentre la società Trenitalia S.p.A. è stata difesa dall'Avv.to Nicola Corbo.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 58/2011, resa il 25.1.2011, ha accolto il ricorso di Giorgio Foradori, nei confronti di Trenitalia S.p.A., ed ha ritenuto la illegittimità del sistema organizzativo del turno di disponibilità - al quale il ricorrente era stato addetto in qualità di macchinista - che prevedeva la comunicazione al lavoratore del turno di servizio con un preavviso di sei ore. Il giudice di prima istanza ha posto a fondamento della decisione il contrasto di questo sistema con gli artt. 10 R.d. n. 2328 del 1923 e 6 del d.P.R. n. 1372 del 1971, oltre che con i principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., reputando che il meccanismo descritto non consentisse la comunicazione al lavoratore del turno di servizio in tempi ragionevoli, rendendo più difficoltosa l'organizzazione di vita tra tempi di lavoro e tempi di riposo e provocando così un danno non patrimoniale per la violazione dei diritti alla vita sociale e familiare tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Giorgio Foradori articolando tre motivi, cui Trenitalia S.p.A. ha resistito con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge.