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Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Calcio Avellino 1912 s.r.l. per l'ammissione al Campionato di Serie B


Pubblicato il: 5/25/2021

Gli avvocati Tommaso Acconcia, Franco Gaetano Scoca, Franco Maurizio Vigilante, Alessandro Zecca, Ignazio Tranquilli hanno rappresentato Calcio Avellino 1912 s.r.l., mentre gli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno hanno difeso la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stato assistito dagli studi Chiomenti e Zoppini & Associati.

L’U.S. Avellino 1912 s.r.l. (di seguito “Avellino Calcio” o “US Avellino”) presentava il 29 giugno 2018 domanda di ammissione al Campionato di Serie B per il 2018/2019, corredata della prescritta documentazione e, per quanto qui rileva, di una garanzia assicurativa a prima richiesta di € 800.000,00 in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B rilasciata dalla compagnia Onix Asigurari S.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bucarest (Romania) e nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’IVASS.

La Co.Vi.So.C. - Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (di seguito “Co.Vi.So.C.”) comunicava alla società l’esclusione dal campionato professionistico, per mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della licenza nazionale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna l’appellante Calcio Avellino 1912 s.r.l. (Già U.S. Avellino 1912 s.r.l.) al pagamento delle spese di giudizio a favore della F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.- Comitato Olimpico Nazionale Italiano che liquida forfettariamente in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna parte, oltre oneri accessori se per legge dovuti.