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Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Tecnotatti per l’affidamento dei lavori di manutenzione stradale, segnaletica e pronto intervento nelle aree del porto di Genova.


Pubblicato il: 3/29/2021

Nel procedimento Tecnotatti s.r.l è stato rappresentato dagli avvocati Giuseppe Inglese e Marco Petrone. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è stata rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato. Giuggia Costruzioni è stata rappresentata dagli avvocati Paolo Borioni e Francesco Dal Piaz.

Con bando del 4 aprile 2019, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale indiceva una procedura aperta di gara, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione stradale, segnaletica e pronto intervento nelle aree del porto di Genova.

All’esito della valutazione delle offerte, risultava prima graduata quella presentata dal Rti tra Tecnotatti s.r.l. e Selca s.r.l., che aveva indicato il ribasso del 61,25% sull’importo di euro 1.959.637,71 posto a base di gara; seconda classificata risultava invece l’offerta di Giuggia Costruzioni s.r.l., che aveva indicato un ribasso del 54,20%.
Risultando però superiore alla soglia di anomalia del 41,65%, l’offerta del Rti primo graduato veniva sottoposta a verifica di congruità.
Con nota del 21 maggio 2019, la stazione appaltante chiedeva spiegazioni relative a tutti i prezzi offerti, con richiesta di specificazione dell’utile d’impresa, delle spese generali, dei preventivi delle ditte fornitrici, delle analisi prezzi e dei noleggi. 

Valutate le giustificazioni fornite dalle imprese del raggruppamento, la stazione appaltante riteneva quindi di dover chiedere ulteriori chiarimenti in ordine alla riduzione dei costi relativi ad alcune voci di prezzo rispetto a quanto indicato nell’offerta, alla mancanza dell’analisi dei costi orari dei mezzi operativi ed al costo orario della manodopera.
Facevano seguito ulteriori giustificativi, lo svolgimento di un contraddittorio orale sulle rilevate criticità ed un’ultima richiesta di chiarimenti e documentazione.
Infine, con nota del 12 agosto 2019, la stazione appaltante trasmetteva la valutazione di anomalia dell’offerta formulata dal Rup, nella quale si evidenziavano specifici indici di incongruità in ordine alla squadra operativa, al prezzo del conglomerato bituminoso, alla possibilità di elevare la portata dei mezzi ed alla produttività dichiarata.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Liguria, Tecnotatti s.r.l. impugnava la valutazione di anomalia dell’offerta ed il provvedimento di aggiudicazione della gara a Giuggia Costruzioni s.r.l..

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle appellate Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Giuggia Costruzioni s.r.l., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa se dovute.