Il Consiglio di Stato accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale in seguito alla procedura aperta dal Comune di Cusano Mutri per l’affidamento dei lavori
Pubblicato il: 2/11/2021
Italia Appalti S.r.l è stata rappresentata dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, mentre Tre Torri Costruzioni S.r.l. è stata difesa dall'avvocato Angelo Clarizia.
Con bando in data 16 settembre 2019 il Comune di Cusano Mutri indiceva una procedura aperta per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di realizzazione della “strada di collegamento tra via Pietà e via Largo Colle della Croce”.
Alla gara – per la quale era richiesto il possesso delle categorie SOA OG3 (strade) ed OS21 (micropali) – partecipava, tra gli altri concorrenti, l’appellante Italia Appalti s.r.l., che, al termine delle operazioni di valutazione delle offerte, si classificava al secondo posto in graduatoria, immediatamente dopo la controinteressata Tre Torri Costruzioni s.r.l., la quale si vedeva aggiudicare l’appalto con determina n. 5 del 15 gennaio 2020.
Avverso gli esiti della procedura Italia Appalti s.r.l. insorgeva con ricorso dinanzi al TAR per la Campania, censurando l’illegittimità della ammissione della controinteressata o comunque, in via subordinata, l’erronea attribuzione del punteggio tecnico alla relativa offerta, e, per l’effetto, invocando la riformulazione della graduatoria e, previo scorrimento, l’aggiudicazione in proprio favore del contratto.
Segnatamente lamentava con plurimo mezzo: che l’offerta tecnica formulata dall’aggiudicataria fosse viziata in ragione della incompetenza della figura professionale dell’architetto che – in presenza di opere viarie, riservate ex art. 51, R.D. n. 2537/1925 agli ingegneri – era intervenuto nella ‘riprogettazione’ sul progetto esecutivo; che fosse stata omessa, a supporto delle nuove scelte progettuali, la presentazione della relazione geologica, elemento essenziale dell’offerta; che la proposta progettuale preferita presentava, inoltre, significative carenze, sotto il profilo della correttezza e congruenza dei calcoli tecnici.
Nella resistenza di Tre Torri s.r.l., che proponeva a sua volta ricorso incidentale escludente, in parte condizionato, con sentenza n. 3006/2020 l’adito TAR respingeva il ricorso principale ed accoglieva in parte qua quello incidentale, confermando la legittimità della disposta aggiudicazione. Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Italia Appalti s.r.l. insorge avverso la ridetta statuizione, di cui lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale riforma. Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, Tre Torri s.r.l., che ha a sua volta articolato ricorso incidentale.
Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021 la causa è stata riservata per la decisione.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e respinge il ricorso incidentale di primo grado.
Condanna Tre Torri Costruzioni S.r.l. alla refusione delle spese del doppio grado a favore di Italia Appalti s.r.l., che liquida in complessivi € 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori di legge.