La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di I.C.A. Imposte Comunali Affini e della citttà di Chiavari contro ITALGAS RETI s.p.a.
Pubblicato il: 2/23/2021
Daniele Granara e Alessio Foligno hanno difeso I.C.A. Imposte Comunali Affini in un ricorso contro ITALGAS RETI s.p.a., difeso da Fabio Todarello e Federico Novelli. Antonio Cordasco e Andrea Gramegna hanno difeso il Comune di Chiavari.
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l. [ICA] impugna la sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3146/2019, dep. 15.5.2019 che, accogliendo l'appello di ITALGAS RETI s.p.a. [ITALGAS] avverso la sentenza TAR Liguria n.134/2017 resa anche in confronto di COMUNE DI CHIAVARI, ha annullato il regolamento comunale 23 maggio 2014, n.48 ove assoggettava al pagamento di canone non ricognitorio le concessioni in uso di infrastrutture e suolo pubblici funzionali a condutture per la distribuzione di energie e linee di comunicazione; 2. secondo la sentenza impugnata: a) Italgas aveva investito di censura, con l'appello, la decisione denegativa assunta dal Tar Liguria per assunta tardività del suo ricorso; b) il regolamento impugnato aveva contenuto normativo, fissando le tipologie di concessione sottoposte al canone non ricognitorio, i relativi presupposti e i criteri di quantificazione, mentre solo con l'atto applicativo si radicava l'interesse alla domanda di annullamento; c) nel merito, l'art.27 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) fonda la corrispondente legittimità impositiva su un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'uso individuale della pubblica risorsa, nella specie la sede stradale, così sottratta all'uso pubblico; d) requisito impositivo del canone non ricognitorio è dunque il rilascio di un titolo abilitante in via eccezionale al descritto uso, ciò implicando limitazione o condizionamento apprezzabile sull'uso pubblico della risorsa viaria, per la sicurezza delle persone nella circolazione stradale; e) quanto alla nozione di "attraversamento ed uso della sede stradale", la formula restrittiva di cui all'art.25 codice citato deve confrontarsi con la più generale prescrizione di curare che le opere oggetto di concessione "per quanto possibile" siano "realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade", ciò deponendo per l'illegittimità - salvo che per il tempo di messa in opera - di un'imposizione del canone anche su infrastrutture a rete, collocate nel sottosuolo, senza ostacolo sulla viabilità; 3. il ricorso di ICA è su tre motivi; il ricorso del Comune di Chiavari (emanante il regolamento) è parimenti su tre motivi e chiede l'accertamento dell'esorbitante esercizio della giurisdizione da parte del giudice amministrativo; ad entrambi i ricorsi resiste con duplice controricorso Italgas; hanno depositato memorie ICA, ITALGAS e Comune di Chiavari.
La Corte, previa loro riunione, dichiara inammissibili entrambi i ricorsi; condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, come modificato dalla I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.